Cassazione Civile, Ordinanza n. 11201/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dell’assicurato volta ad applicare la disciplina più favorevole della ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Ha inoltre compensato le spese dell’intero processo in ragione della complessità e della recente stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, già iscritto a una gestione previdenziale speciale per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa e successivamente iscritto al Fondo Volo in quanto dipendente di Alitalia, volta alla rideterminazione degli oneri di ricongiunzione. Il giudice di merito aveva ritenuto applicabile la disciplina della ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979, con detrazione degli interessi. L’INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione della legge n. 322 del 1958 e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979, sostenendo che nel caso concreto non operasse la ricongiunzione, ma la diversa costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dagli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, istituto speciale applicabile al dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione e poi transitato in rapporto di lavoro privato; conseguentemente, i contributi provenienti dal rapporto statale non avrebbero dovuto produrre interessi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo di ricorso per cassazione
La censura è stata proposta come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, quindi come questione di diritto sindacabile in cassazione.
legge 2 aprile 1958, n. 322
Richiamata dall’INPS a sostegno della tesi secondo cui la vicenda non sarebbe stata regolata dalla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, ma da una disciplina speciale sulla posizione assicurativa.
art. 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29
La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, perché la contribuzione del rapporto statale resta soggetta alla disciplina speciale della costituzione di posizione assicurativa.
art. 124, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Norma speciale che consente al dipendente statale cessato senza diritto a pensione, e poi transitato in rapporto privato, la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo dei lavoratori subordinati, con passaggio dei contributi senza interessi.
art. 125, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Richiamato come parte della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa e sul trattamento della contribuzione trasferita.
art. 126, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
È interpretato in senso restrittivo: l’esclusione della costituzione della posizione assicurativa opera quando il dipendente assuma un altro servizio nel pubblico impiego, da riunire o ricongiungere con quello precedente; non vale per il passaggio a lavoro privato.
art. 3 Cost.
Il controricorrente ne invocava la comparazione con il sistema generale, ma la Corte ritiene non praticabile il confronto per l’eterogeneità delle situazioni e la specialità della tutela previdenziale in esame.
Massime di principio
- Quando una disciplina previdenziale speciale prevede la costituzione ope legis della posizione assicurativa per il dipendente cessato senza diritto a pensione che transiti in un rapporto di lavoro privato, tale disciplina prevale sulla ricongiunzione ordinaria e regola anche il trattamento degli interessi sulla contribuzione trasferita.
- L’interpretazione dell’esclusione prevista per l’assunzione di "un altro servizio" va riferita al nuovo rapporto di pubblico impiego e non può essere estesa, in via analogica, al successivo rapporto di lavoro privatistico.
- Nel cumulo o trasferimento di contribuzione tra gestioni, ciascuna quota resta soggetta alla disciplina speciale propria della gestione di provenienza, se questa è più specifica in tema di interessi e di modalità di trasferimento.
- La qualificazione attribuita alla domanda o alla condotta dell’ente nella fase stragiudiziale non vincola il giudice quando la disciplina applicabile è inderogabile per legge; occorre verificare in concreto i presupposti normativi effettivamente integrati.
- Il ritardo dell’ente previdenziale nel riscontro della domanda non incide di per sé sul regime sostanziale applicabile alla contribuzione trasferita; un eventuale pregiudizio da ritardo può rilevare solo secondo autonome forme di tutela.
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