Cassazione Penale, Ordinanza n. 21050/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che la censura sulla determinazione della pena era incompatibile con una pena definita secondo concorde richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, a seguito di concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno di reclusione ed euro 3.400 di multa per detenzione a fini di spaccio di hashish. Nel ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la pena era stata determinata sulla base della concorde richiesta delle parti, sicché la doglianza risultava inammissibile.
Norme richiamate
richiamato come base del meccanismo di definizione concordata del trattamento sanzionatorio in appello
consente la declaratoria di inammissibilità de plano quando il ricorso presenta una causa di inammissibilità rilevabile immediatamente
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per detenzione di hashish a fini di spaccio in quantità pari a grammi 222,9 netti
Massime di principio
- Quando la pena sia stata determinata in appello sulla base di una concorde richiesta delle parti, non è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri la sola determinazione del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con tale base negoziale.
- La presenza di una causa di inammissibilità immediatamente rilevabile può giustificare una declaratoria de plano in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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