Sentenza del 18/01/2018 n. 249 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Contenzioso - Notificazione - Notifica ad associazione professionale nelle mani dell'ex socio - Nullità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica degli avvisi di accertamento è stata ritenuta nulla, poiché effettuata a un ex socio o ex amministratore, soggetto non legittimato a ricevere l'atto per conto dell'associazione. La nullità della notifica degli atti presupposti ha comportato l'invalidità della cartella di pagamento impugnata. L'associazione ricorrente ha quindi ottenuto l'annullamento della cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha contestato la validità della cartella di pagamento sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti non erano stati notificati correttamente. La notificazione era stata eseguita nelle mani di un ex socio o ex amministratore, che non risultava più legittimato a rappresentare l'associazione. Per le associazioni professionali prive di personalità giuridica, la notifica deve essere effettuata presso la sede indicata oppure alla persona che rappresenta l'ente, purché tale qualità e i relativi dati risultino dall'atto notificato.
Norme richiamate
Per le società non aventi personalità giuridica la notificazione si esegue nella sede indicata oppure alla persona che rappresenta l'ente, quando nell'atto ne sia indicata la qualità e risultino indicati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notifica a un'associazione professionale priva di personalità giuridica deve essere eseguita presso la sede dell'ente o nei confronti del suo rappresentante effettivo e attuale. La consegna a un ex socio o ex amministratore non è idonea, se tale soggetto non è più legittimato a rappresentare l'associazione.
La norma richiama le regole del codice di procedura civile in materia di notificazione degli atti tributari, rendendo applicabile anche alle notifiche fiscali la disciplina dell'art. 145 c.p.c.
Massime di principio
- Gli atti tributari destinati a un'associazione professionale devono essere notificati presso la sede dell'ente oppure a un rappresentante attuale e legittimato, non a un ex socio o ex amministratore.
- La notifica effettuata a una persona priva di poteri rappresentativi è viziata e può determinare la nullità dell'atto, soprattutto quando non vi siano elementi che dimostrino la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.
- Se la cartella di pagamento si fonda su avvisi di accertamento mai validamente notificati, l'invalidità degli atti presupposti può riflettersi sulla cartella e condurne all'annullamento.
- Prima di contestare il merito della pretesa fiscale è opportuno verificare la regolarità della notifica, la sede dell'ente e la qualità della persona che ha ricevuto l'atto.
- La situazione va valutata in concreto: la presenza di una successiva conoscenza effettiva dell'atto o di una sanatoria processuale potrebbe incidere sugli effetti del vizio, ma nel caso esaminato la notifica all'ex socio o ex amministratore è stata ritenuta inidonea.
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