Sentenza del 08/07/2015 n. 14221 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 145/01/09, depositata il 24 settembre 2009, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 per l’acquisto di un automezzo. Con unico motivo, ha denunciato la violazione di tale norma: secondo l’Ufficio, la CTR aveva considerato sufficiente l’immatricolazione del mezzo come autocarro e aveva posto erroneamente sull’Agenzia, anziché sul contribuente, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Ha stabilito che per beneficiare del credito d’imposta sull’intero costo dell’investimento il contribuente deve provare che il veicolo è destinato in modo esclusivo e durevole all’attività d’impresa. La sola immatricolazione come autocarro non basta: occorre valutare anche le caratteristiche concrete del mezzo, il suo spazio interno e le prove sull’uso aziendale esclusivo, considerando gli elementi fattuali dell’accertamento. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2
Il beneficio del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente da prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.
Il credito d’imposta spetta sull’intero costo solo per beni strumentali destinati esclusivamente all’attività d’impresa; il contribuente che invoca l’agevolazione deve provarne tale destinazione.
Il beneficio del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente da prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.
Le disposizioni sul rapporto di inerenza e sulla deducibilità dei veicoli sono richiamate per stabilire che il riconoscimento integrale del credito richiede la prova dell’uso esclusivamente strumentale del mezzo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Chi richiede un’agevolazione fiscale deve dimostrare i fatti che ne costituiscono i presupposti: non spetta all’Amministrazione provare che tali presupposti mancano.
- Per ottenere il credito d’imposta relativo a un veicolo, la classificazione formale riportata sulla carta di circolazione non dimostra da sola la strumentalità esclusiva all’impresa. Devono essere valutati l’uso concreto e gli elementi fattuali pertinenti.
- L’agevolazione sull’intero costo dell’investimento richiede che il bene sia destinato esclusivamente e durevolmente all’attività d’impresa; in mancanza di prova sufficiente, il beneficio non può essere riconosciuto sulla sola base delle caratteristiche formali del bene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14190 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14192 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14194 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14202 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →