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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39270/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati che avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio di merito aveva riguardato una condotta di spaccio di sostanze stupefacenti, con contestazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. I ricorrenti hanno censurato la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure investissero profili di merito non scrutinabili nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logico sia sulla qualificazione del fatto come non lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    comma quinto dell'art. 73 T.U. Stup.

    L'ipotesi del fatto lieve va valutata considerando congiuntamente tutti i parametri di legge: dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Se uno degli indici assume rilievo negativamente assorbente, gli altri restano privi di incidenza.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la disciplina dello spaccio di stupefacenti e ribadisce che modalità organizzate dell'attività e capacità di approvvigionamento possono essere indici incompatibili con la lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una nuova valutazione del materiale probatorio, trattandosi di attività riservate al giudice di merito.
  • La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri legali; la presenza di un indice di gravità particolarmente significativo può di per sé escludere l'applicazione dell'ipotesi attenuata.
  • Ai fini dell'esclusione del fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rilevano anche le modalità organizzate dello spaccio e le capacità di approvvigionamento della sostanza, indipendentemente dalla sola esistenza o meno di una 'piazza di spaccio'.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando, nella sostanza, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa valutazione, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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