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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7477/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era imputato per più capi di bancarotta: 1) bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili per l'intera durata dell'attività; 2) bancarotta impropria da operazioni dolose per omissione delle dichiarazioni fiscali e mancati versamenti che avrebbero generato un debito erariale rilevante; 3) bancarotta patrimoniale per distrazione tramite bonifici e prelievi per fini personali. In appello le condanne furono confermate. In cassazione il ricorrente ha dedotto errori di diritto e vizio di motivazione (anche per travisamento della prova), in particolare sulla corretta individuazione del tempus dell'obbligo di tenere le scritture contabili, sulla effettiva cessione delle quote (contestando che fosse fittizia), sulla sussistenza del nesso di causalità tra le sue condotte e il dissesto e sulla rilevanza probatoria di documenti e dichiarazioni e della mancata rinnovazione dell'istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato fondati il primo e il secondo motivo di ricorso: ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia stata assertiva e insufficiente a dimostrare che la cessione a Fortunati fosse fittizia e quindi a imputare al Defina l'omessa tenuta delle scritture contabili e la causalità tra le sue condotte e il dissesto. Ha annullato, in parte qua, le condanne per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta impropria da operazioni dolose e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Ha invece rigettato il ricorso quanto al capo di bancarotta patrimoniale per distrazione: ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa l'ingiustificata natura di ingenti operazioni (pagamenti personali, casinò, lavoro "in nero") e ha reso definitiva la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorso è stato pertanto in parte accolto e in parte rigettato.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Richiamata come aggravante contestata in relazione alle condotte fallimentari; nei motivi della sentenza è menzionata come fattore aggravante valutato nel giudizio di merito

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata per le sanzioni accessorie fallimentari applicate al condannato (durata delle sanzioni accessorie)

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Citato rispetto alla condanna definitiva del coimputato Fortunati per omissione della tenuta del libro giornale e alla rilevanza di quella pronuncia nel determinare la responsabilità ratione temporis della contabilità

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti con cui sono stati esposti i motivi di ricorso in cassazione (prescrizione dei limiti dell'impugnazione)

  • art. 238‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la pronuncia irrevocabile nei confronti del coimputato (Fortunati) va tenuta in considerazione e doveva essere esplicitamente valutata dalla Corte di merito rispetto alla responsabilità del ricorrente

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la rinnovazione dell'istruttoria e alla valutazione del giudice sull'ammissibilità e rilevanza delle prove richieste in sede di appello

Massime di principio

  • Quando si contesta l'omessa tenuta delle scritture contabili è essenziale precisare il periodo temporale di efficacia dell'obbligo (ratione temporis) e fornire elementi probatori diretti che colleghino l'omissione all'amministratore in carica nel periodo rilevante.
  • La semplice inferenza che una cessione societaria sia fittizia non basta: il giudice deve motivare con elementi concreti perché la cessione sarebbe simulata; in presenza di una pronuncia definitiva relativa a un altro amministratore tale decisione va esplicitamente valutata e il suo rapporto con le accuse a carico dell'imputato deve essere chiarito.
  • Per imputare bancarotta impropria per omissioni fiscali occorre dimostrare il nesso causale tra l'omissione e il dissesto: bisogna documentare che, al momento della condotta, la pretesa erariale fosse già tale da rendere rilevante l'azione omissiva rispetto al fallimento.
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria vanno motivate con precisione e indicare perché le prove richieste sarebbero decisive; il rigetto deve risultare adeguatamente motivato sul piano logico-giuridico.
  • La Corte di legittimità sindaca il travisamento della prova solo nella misura in cui il giudice di merito abbia trasposto in modo erroneo e manifesto i 'significanti' probatori (cioè dati fattuali pacifici); non può sostituirsi al giudice del merito per reinterpretare il significato delle prove.
  • Operazioni di carattere personale e pagamenti incompatibili con la reale attività aziendale (incluso lavoro in nero) costituiscono indici rilevanti di distrazione di beni; tali indici possono sostenere una condanna per bancarotta patrimoniale anche se altri capi richiedono prova più puntuale del nesso causale con il fallimento.

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