Cassazione Penale, Sentenza n. 23850/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per: capo A) falsità per induzione (artt. 48-479 c.p.) consistente nel far risultare dai registri pubblici di essere proprietario di diciotto veicoli essendo in realtà intestatario fittizio; capo B) truffa/indebito vantaggio mediante apertura di partita IVA e simulazione di attività di commercio di autoveicoli (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge sostenendo l'effettività dell'impresa (iscrizione al registro delle imprese, uso di targhe prova, polizza assicurativa onerosa, ricorso ad agenzia di pratiche e vendite documentate in Romania) e contestava inoltre la motivazione circa la recidiva semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha escluso la rilevanza dei profili proposti dal ricorrente perché essi attengono alla valutazione di fatto e non a un vizio di motivazione logica: la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi in tema di rapporto tra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 94‑bis C.d.S. e il reato di falso per induzione, ritenendo che l'imputato avesse indotto i pubblici ufficiali a formare certificati falsi dichiarando la titolarità di un'impresa inesistente. La Corte d'appello aveva motivato che le intestazioni erano fittizie, l'impresa inesistente, le targhe prova irrilevanti e le vendite in Romania non attendibili o posteriori alla conoscenza del procedimento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa la recidiva semplice. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferiti ai reati di falso per induzione e falsità ideologica dei certificati di proprietà e delle carte di circolazione; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie penale quando l'induzione del pubblico ufficiale produce certificati falsi, anche se esiste una norma amministrativa sulla intestazione fittizia.
art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Riferito al reato di truffa con abuso di dati o documenti per procurare indebito vantaggio patrimoniale; la condotta contestata è stata valutata come simulazione di attività finalizzata a vantaggi fiscali e tributari.
art. 94‑bis Codice della Strada
Norma che sanziona amministrativamente l'intestazione fittizia dei veicoli; la sentenza ribadisce che la norma contiene clausola 'salvo che il fatto costituisca reato', e che pertanto può coesistere un ragionevole concorso apparente con la fattispecie penale quando sussista induzione al falso.
Norma procedurale che disciplina il trattamento dei ricorsi in camera di consiglio; il ricorso è stato trattato ai sensi del testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022.
Delega/riscrittura normativa che ha modificato il testo dell'art. 611 c.p.p.; richiamato per la legittimità del procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- La presenza di documentazione formale di impresa (iscrizione al registro delle imprese, polizze, targhe prova, uso di agenzie) non esclude automaticamente l'esistenza del reato penale se il giudice ritiene che tali elementi siano simulati: occorre prova concreta e credibile dell'effettiva attività economica e della sua continuità antecedente ai fatti contestati.
- Va distinto l'illecito amministrativo dell'intestazione fittizia (art. 94‑bis C.d.S.) dalla fattispecie penale di falso per induzione: quando l'azione del soggetto ha indotto il pubblico ufficiale a redigere certificati falsi, può prevalere la qualificazione penale nonostante la sfera amministrativa normativa.
- In Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e coerenza logica della motivazione: non è consentito rinnovare la valutazione del materiale probatorio o sostituirsi al giudice del merito nel ritenere più attendibili prove alternative invocate dal ricorrente.
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità una valutazione probatoria occorre dimostrare vizi di illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione, non la semplice divergenza di apprezzamento sulle prove.
- La qualificazione della recidiva semplice richiede una motivazione non particolarmente formale ma adeguata; in mancanza di specifici profili di illogicità o carenza, la dichiarazione di recidiva è difficile da impugnare con successo in Cassazione.
- In situazioni analoghe è cruciale documentare temporalmente l'attività economica (data di inizio, fatturato reale, contratti, prove di cessioni anteriori al procedimento) e conservare elementi indipendenti che possano confutare la tesi della simulazione.
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