Ordinanza n. 79/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul Burm n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente “Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti”, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi al programma operativo sanitario regionale 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili da erogatori privati accreditati
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato i decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise, concernenti rispettivamente l'approvazione del Programma operativo 2023/2025, l'aggiornamento del documento di programmazione della rete territoriale regionale e la determinazione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2024 delle prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori privati accreditati. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione sul merito delle censure. Il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né sulla legittimità dei decreti impugnati né sull'eventuale fondatezza delle censure. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, entro il 30 settembre 2026, di dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse persista, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza. Ogni decisione sul merito è stata riservata al Collegio.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di aggiornare il Tribunale sull'attuale interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o improcedibilità del giudizio.
Massime di principio
- Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., che le parti costituite forniscano informazioni aggiornate sulla permanenza dell'interesse alla decisione, sull'eventuale rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere, rinviando ogni decisione sul merito.
- Quando l'interesse alla decisione permane, le parti possono essere richieste di indicare le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e favorire la concentrazione dei giudizi.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di collaborare all'individuazione dei giudizi che richiedono effettiva trattazione nel merito, senza che la richiesta istruttoria implichi una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda.
Come è indicizzato
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