Sentenza del 15/06/2018 n. 2773 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Modifiche apportate all'art. 20 del d.P.R. 131/1986 dalla Legge di bilancio 2018 - Valenza interpretativa/retroattiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non ha efficacia interpretativa-retroattiva. Gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018 devono quindi essere tassati secondo la precedente formulazione della norma, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui Cass. nn. 2007/2018, 4407/2018 e 4589/2018.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la modifica dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 introdotta dalla legge di bilancio 2018 e, in particolare, la possibilità di attribuirle natura interpretativa e retroattiva. La tesi della retroattività è stata esclusa perché il nuovo testo non contiene alcuna espressa indicazione della propria applicazione agli atti anteriori al 1° gennaio 2018.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La versione applicabile agli atti registrati anteriormente al 1° gennaio 2018 consente di determinare la tassazione secondo la disciplina previgente; la modifica successiva non può essere applicata retroattivamente in assenza di un'espressa previsione.
Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, ma la modifica non è stata qualificata dal legislatore come norma di interpretazione autentica né come disposizione retroattiva.
Massime di principio
- Una modifica legislativa non si applica automaticamente ai rapporti o agli atti anteriori alla sua entrata in vigore: occorre una previsione espressa di efficacia retroattiva oppure una natura realmente interpretativa riconoscibile dal testo e dal contenuto della norma.
- In materia tributaria, le disposizioni che incidono sulla tassazione degli atti devono essere applicate secondo la disciplina vigente al momento della registrazione, salvo una chiara disposizione retroattiva compatibile con i principi applicabili.
- Per gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 deve essere interpretato secondo la formulazione precedente alla legge di bilancio 2018.
- La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la modifica del 2018 possa essere utilizzata per riqualificare retroattivamente atti sulla base di elementi estranei al loro contenuto, se tali effetti derivano soltanto dalla nuova disciplina.
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