Cassazione Penale, Ordinanza n. 31135/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, lamentando due profili di censura: il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Dal testo risulta che tali doglianze erano formulate in modo generico e sostanzialmente riproduttivo di questioni già esaminate e rigettate dal giudice di merito, senza indicare vizi logici o giuridici specifici della motivazione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano generici e meramente ripetitivi di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente ma ritenuta già adeguatamente esaminata e correttamente negata dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare concreti vizi logici o giuridici.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurato in cassazione con motivi generici o meramente assertivi, se la decisione di merito ha già dato conto in modo adeguato delle ragioni del rigetto.
- La richiesta di una pena sostitutiva non può essere riproposta in cassazione in modo apodittico quando il giudice di merito abbia motivato il diniego con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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