Cassazione Penale, Sentenza n. 35458/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge il provvedimento ablatorio, sostenendo che il giudice avrebbe esteso la confisca a somme non esistenti nel suo patrimonio al momento dell'adozione della misura. I fatti rilevanti: con sentenza del 5/11/2012 il GIP aveva ordinato la confisca "di quanto in sequestro" in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza di euro 58.487,50; il giudice del rinvio ha successivamente quantificato il profitto del reato in euro 119.957,64 e ordinato la confisca diretta di tale importo. Il ricorrente censura che la confisca abbia colpito "somme future" e beni non presenti al momento dell'ablazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha affermato che, sebbene la confisca diretta possa colpire beni non precedentemente vincolati purché esistenti nel patrimonio dell'imputato al momento della confisca, nel caso concreto la nuova quantificazione della confisca (elevata a 119.957,64 euro) ha ecceduto la precedente statuizione del 5/11/2012, divenuta intangibile nella parte che fissava il limite a euro 58.487,50. Per evitare una reformatio in peius la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, che è stata ridotta e fissata in euro 58.487,50.
Norme richiamate
art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Individua il reato e il profitto (imposta evasa) suscettibile di confisca; nel caso la Corte conferma che la confisca diretta può avere importo pari all'imposta evasa
Riferimento alla sentenza emessa nell'ambito di un procedimento ex patteggiamento; la pronuncia del 5/11/2012, resa ai sensi di questa norma, è stata considerata vincolante nella parte non impugnata
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza richiamata per il principio che quando il profitto del reato è denaro la confisca delle somme disponibili su conti correnti è confisca diretta e non richiede la prova del nesso materiale fra la specifica somma confiscata e il reato
Sez. 3, n. 36369 del 01/07/2021 (Tavola)
Giurisprudenza citata per il principio che la confisca deve riguardare beni esistenti al momento della sua adozione, mentre il sequestro può riguardare beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro e sino al momento della confisca
Massime di principio
- La confisca diretta può colpire beni non precedentemente sottoposti a sequestro, ma è necessario che tali beni esistano nel patrimonio dell'imputato al momento dell'adozione del provvedimento confiscatorio
- Il sequestro preventivo ha funzione cautelare e può essere esteso anche a beni che vengano ad esistenza successivamente, fino al momento della confisca; la confisca però non può colpire beni che non esistono al momento della stessa
- Quando il profitto del reato è costituito da denaro, la confisca delle somme disponibili su conti correnti è qualificabile come confisca diretta e non richiede la prova puntuale che ogni euro confiscato sia materialmente derivato dal reato
- Una decisione di confisca precedente, resa con una pronuncia divenuta intangibile nella parte non impugnata, fissa limiti che non possono essere aumentati in una pronuncia successiva senza violare il divieto di reformatio in peius; eventuali aumenti devono essere impugnati nei termini o contestati dall'ufficio requirente
- Nelle situazioni simili è essenziale verificare la portata e i limiti del sequestro originario (importo e beni indicati) e la data di esistenza dei beni indicati per la confisca, nonché valutare l'opportunità di impugnare tempestivamente le decisioni che fissano limiti patrimoniali
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