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Ordinanza

Ordinanza n. 923/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità emesso in data 19.11.2025 dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali presso il Ministero dell'Interno, nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, notificato al ricorrente in pari data, con il quale si è disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale; 2) il contestuale provvedimento di esclusione dalla predetta procedura concorsuale; 3) il verbale del 19.11.2025 della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, recante la delibera del “mancato possesso dei requisiti attitudinali nonché delle potenzialità indispensabili per l'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo per cui concorre”, quindi un giudizio di non idoneità; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, la “Scheda di Valutazione Attitudinale” del 18.11.2025 e la “Relazione psicologica” del 17.11.2025, nonché il verbale della Commissione con le motivazioni del giudizio;

Giustizia amministrativa202601198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il giudizio collegiale di non idoneità attitudinale espresso il 19 novembre 2025 dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali del Ministero dell'Interno, il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, il verbale della Commissione e gli atti presupposti, tra cui la scheda di valutazione attitudinale e la relazione psicologica. Dal testo emerge che la valutazione psicologica redatta il 17 novembre 2025 dal tecnico psicologo aveva avuto esito parzialmente positivo. Il ricorrente ha quindi contestato la coerenza e la sufficienza del successivo giudizio collegiale di non idoneità, chiedendo la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di esclusione, limitatamente agli effetti indicati in motivazione. Ha rilevato una perplessità nel giudizio finale collegiale di non idoneità, considerato l'esito parzialmente positivo della precedente valutazione psicologica. Ha disposto la ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente le ragioni dell'eventuale non idoneità attitudinale. L'Amministrazione o la parte più diligente dovrà comunicare gli aggiornamenti sull'esito dei nuovi accertamenti appena disponibili. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; le spese sono state riservate al definitivo cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione del provvedimento di esclusione e adozione di una misura interinale consistente nella ripetizione del colloquio collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro un giudizio di non idoneità attitudinale concorsuale, la presenza di una valutazione psicologica precedente con esito parzialmente positivo può rendere perplesso il successivo giudizio collegiale negativo e giustificare la ripetizione del colloquio davanti a una commissione in diversa composizione.
  • Quando dispone la rinnovazione dell'accertamento attitudinale, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione un termine per provvedere e richiedere una motivazione più approfondita sulle ragioni dell'eventuale non idoneità.
  • La tutela cautelare può essere conformata non soltanto mediante la sospensione dell'esclusione, ma anche attraverso la riedizione dell'accertamento da parte di una commissione diversamente composta, con successiva comunicazione degli esiti al giudice.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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