Cassazione Penale, Ordinanza n. 34920/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per una rapina, in un contesto in cui erano presenti anche coimputati. La difesa ha articolato cinque motivi: i primi quattro contestavano la ricostruzione dei fatti e l'affermazione di responsabilità, sostenendo che le dichiarazioni testimoniali descrivevano rapinatori con caratteristiche fisiche incompatibili con quelle dell'imputato, che l'allontanamento dall'Umbria dell'imputato e dei coimputati era dovuto a ragioni diverse dalle rapine, che vi era stato travisamento delle dichiarazioni di un teste e che non erano attendibili le dichiarazioni accusatorie di un coimputato. Il quinto motivo invocava la giurisprudenza sulla c.d. doppia conforme, assumendo la deducibilità in cassazione del travisamento delle risultanze probatorie. La parte civile ha depositato memoria e conclusioni in difesa della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione preclusa alla Cassazione, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e immune da vizi logici. Anche il motivo fondato sulla c.d. doppia conforme è stato ritenuto non deducibile, perché il travisamento della prova è rilevante solo quando l'errore sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, mentre nel caso concreto le censure si risolvevano in minime incongruenze non incidenti sulla completezza e linearità della motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e delle spese della parte civile liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Il ricorso non può essere fondato su una mera richiesta di rivalutazione del merito o su censure che non superino il limite del devolutum; il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, né procedere a una nuova ricostruzione dei fatti.
- Le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando l'errore investa un elemento dotato di decisiva forza dimostrativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere la motivazione intrinsecamente illogica.
- Nel caso di c.d. doppia conforme, il controllo di legittimità resta comunque delimitato dal devolutum e non consente di riesaminare il risultato probatorio nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende e, se vi è parte civile costituita, alla rifusione delle spese sostenute da quest'ultima.
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