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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Pretese di pagamento e atti di conguaglio del GSE per il recupero degli extra-profitti ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022, comprese diffida e fatture di rettifica del prezzo di cessione dell’energia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal GSE, quantificato in via iniziale in euro 77.389,08, e l’accertamento dell’illegittimità degli atti con cui il GSE ha preteso il recupero degli extra-profitti e operato il relativo conguaglio. In via subordinata ha domandato l’annullamento della diffida di pagamento per euro 304.412,79, delle fatture emesse per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia relativamente ai periodi indicati negli atti, della nota di credito che non avrebbe integralmente stornato le pretese riferite all’anno 2022 e degli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. In via preliminare, il giudice ha rilevato che è almeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, riservando l’approfondimento delle questioni alla fase di merito. Ha tuttavia ritenuto sussistente la competenza territoriale del TRGA di Bolzano, poiché gli effetti diretti negativi degli atti, in relazione all’interesse azionato, risultano circoscritti alla sfera patrimoniale della società ricorrente.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha ritenuto che la complessità delle questioni, incluse quelle relative alla diretta impugnabilità degli atti e alla giurisdizione, richieda un esame approfondito incompatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum, la dedotta compromissione irreversibile della continuità aziendale non è stata adeguatamente provata. La relazione tecnica sulla crisi di liquidità è stata considerata una dichiarazione unilaterale della ricorrente e comunque non persuasiva alla luce della patrimonializzazione e della solidità economico-finanziaria della società. Il giudice ha inoltre osservato che l’operatore, considerato il tempo di maturazione delle pretese relative agli extra-profitti e la conoscibilità del quadro normativo, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente le misure gestionali e organizzative necessarie. Infine, il pregiudizio, essendo di natura economica, è stato ritenuto integralmente risarcibile o comunque ripristinabile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa delle pretese del GSE per il recupero dei cosiddetti extra-profitti mediante rettifica del prezzo di cessione dell’energia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza del periculum in mora.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio degli effetti diretti può radicare la competenza del TAR periferico quando gli effetti del provvedimento siano limitati al territorio regionale; tali effetti vanno individuati in relazione all’interesse concretamente azionato e al perimetro dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

    Prevede il criterio residuale di competenza per gli atti statali, fatto salvo il criterio degli effetti diretti territorialmente limitati previsto dal comma 1.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi [...] dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

    Attribuisce alla Sezione autonoma di Bolzano la competenza sugli atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia quando la loro efficacia sia limitata al territorio provinciale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni di diritto relative alla diretta impugnabilità dell’atto e alla giurisdizione siano particolarmente complesse e richiedano un approfondito esame, il fumus boni iuris può essere riservato alla fase di merito senza che ciò imponga l’accoglimento della misura cautelare.
  • La competenza territoriale del giudice amministrativo può essere determinata dal criterio degli effetti diretti territorialmente limitati: per individuare tali effetti occorre fare riferimento all’interesse concretamente azionato e alla portata dell’impugnazione, non alla sola sede dell’amministrazione emanante.
  • Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato mediante una relazione tecnica unilateralmente predisposta dalla parte, quando il quadro economico-patrimoniale complessivo dell’impresa renda non plausibile il rischio di un pregiudizio irreversibile.
  • Il mero pregiudizio economico, in quanto suscettibile di integrale ristoro nell’eventualità di una decisione favorevole, non integra ordinariamente un danno cautelare irreparabile.
  • L’operatore economico soggetto a pretese previste da un quadro normativo conosciuto o conoscibile deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; l’omessa predisposizione di tali misure incide sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliGiurisdizione e ripartoCompetenzaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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