Ordinanza n. 3010/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa - del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GU n. 37 del 14-2-2026 recante l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'art. 3 della legge6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, secondo l'ordine di graduatoria, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 agosto 2024 ed in base alle risorse disponibili, nella parte in cui limita il finanziamento ai soli enti collocati fino alla posizione n. 91 della graduatoria; - d'ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il verbale della video-conferenza tra il Ministero dell'interno, la Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre 2025 con cui le amministrazioni interessate hanno convenuto di rimodulare il numero degli enti finanziabili tramite il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi oggetto di ricorso; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti. - nonché per l'accertamento del diritto del comune ricorrente, quale ente capofila dell'associazione con i comuni di POLLUTRI, TORINO DI SANGRO E VILLALFONSINA, all'inserimento tra i progetti finanziati, in base alla graduatoria approvata con D.P.C.M. 2 agosto 2024, in relazione alla posizione n. 101 della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale del 24 dicembre 2025, nella parte in cui ha limitato il finanziamento dei progetti ai soli enti collocati fino alla posizione n. 91 della graduatoria, nonché gli atti connessi, incluso il verbale di rimodulazione del numero degli enti finanziabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto interministeriale recante l’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. La contestazione riguarda la limitazione dei finanziamenti agli enti collocati fino alla posizione n. 91 della graduatoria, nonostante il Comune ricorrente, quale ente capofila di un’associazione tra comuni, fosse collocato alla posizione n. 101. È stato inoltre impugnato il verbale della videoconferenza del 12 novembre 2025, con il quale le amministrazioni avrebbero convenuto di rimodulare cautelativamente il numero degli enti finanziabili tenendo conto del valore degli interventi oggetto di ricorso. Il Comune ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto all’inserimento tra i progetti finanziati nei limiti delle risorse disponibili. L’ordinanza cautelare esamina esclusivamente il requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il Comune conserva la propria posizione nella graduatoria approvata con D.P.C.M. 2 agosto 2024. La graduatoria ha efficacia triennale e prevede espressamente la possibilità di successivi scorrimenti in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie; pertanto, la mancata inclusione immediata tra i progetti finanziati non determina un danno cautelare irreversibile. In assenza del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni
La norma costituisce la base normativa del Fondo nell’ambito del quale sono state assegnate le risorse oggetto di controversia.
D.P.C.M. 2 agosto 2024
graduatoria approvata con D.P.C.M. 2 agosto 2024
La graduatoria conserva efficacia triennale e contempla la possibilità di successivi scorrimenti in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha respinto la domanda per assenza del periculum in mora, senza esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato.
- Quando l’esclusione immediata dal finanziamento non determina la perdita definitiva della posizione acquisita, perché la graduatoria resta efficace e consente successivi scorrimenti in presenza di ulteriori risorse, il requisito del periculum in mora può ritenersi insussistente.
- L’accertata mancanza del periculum in mora rende superflua la valutazione del fumus boni iuris nella fase cautelare.
- La permanenza del concorrente nella graduatoria e la possibilità di successivi scorrimenti costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato, l’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione immediata del finanziamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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