Cassazione Penale, Ordinanza n. 13987/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in espiazione di una pena detentiva molto elevata aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in subordine la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha rigettato l'istanza valorizzando la gravità e l'allarmante biografia criminale del richiedente nonché la mancata risoluzione dei problemi di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Avverso tale decisione l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati tutti gli elementi emersi e che la motivazione fosse insufficiente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano di merito e miravano a una rivalutazione del compendio fattuale e degli elementi di valutazione già esaminati dal Tribunale di sorveglianza, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i dedotti profili di contraddittorietà erano in realtà assenti nel provvedimento impugnato e che le doglianze riproducevano argomentazioni già vagliate e disattese con motivazione giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo altresì l'annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito, degli elementi di prova o dei dati fattuali già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando la critica si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi acquisiti senza evidenziare reali lacune, illogicità o contraddizioni della decisione impugnata.
- Le doglianze che ripropongono argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non integrano di per sé un motivo di ricorso ammissibile se il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione giuridicamente corretta.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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