Cassazione Penale, Sentenza n. 42618/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Amato ha impugnato la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'Appello di Palermo lamentando violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.). Il gravame censura che la Corte territoriale, a seguito della declaratoria di prescrizione fino al 31/12/2014 effettuata dalla Corte di legittimità, non ha correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio: ha indicato solo una "pena base" di 8 mesi senza spiegare i criteri di scelta tra pena detentiva e pecuniaria, non ha specificato quali singoli episodi residui (capo A e B) non fossero prescritti e ha attribuito un aumento per continuazione solo di 10 giorni in modo apodittico, neutralizzando gli effetti mitigatori della pronuncia di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo e ha rinviato ad altra sezione della Corte territoriale per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha censurato la insufficiente e contraddittoria motivazione sulla rideterminazione della pena e ha ordinato che la Corte di merito specifichi i fatti residuali non prescritti, motivi la scelta della pena base (detentiva vs pecuniaria), ricalcoli gli effetti della prescrizione sulle singole imputazioni e sulla continuazione.
Norme richiamate
artt. 515, 517-bis, 516, 484 cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati: commercializzazione di prodotti diversi da quelli dichiarati/contraffatti e annotazione di false indicazioni nei registri relativi alla produzione e movimentazione dell'olio.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Fondamento delle censure in Cassazione: vizio di motivazione per "contraddittorietà, insufficienza o manifesta illogicità" della motivazione (b) e violazione di norme processuali o di applicazione della legge penale (e), nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di rideterminare correttamente la sanzione.
Norme e principi sul decorso della prescrizione (riferimenti alla sospensione per emergenza Covid e al periodo per impegno del difensore)
La decisione della Terza Sezione ha considerato sospensioni del termine di prescrizione per l'emergenza sanitaria e per impegno professionale del difensore; tali computi influenzano la data di estinzione dei reati e, quindi, il perimetro dei fatti ancora sanzionabili.
Massime di principio
- Se la Corte di legittimità dichiara prescritti alcuni fatti, la Corte di merito chiamata a rideterminare la pena deve indicare esplicitamente quali capi/episodi restano e quali sono estinti, per consentire una motivazione congrua della nuova pena.
- La determinazione della pena richiede l'indicazione della pena base e dei criteri usati (es. perché pena detentiva e non pecuniaria), nonché la quantificazione dell'aumento per continuazione tenendo conto delle estinzioni per prescrizione.
- La pronuncia di estinzione di taluni fatti per prescrizione deve tradursi in una effettiva mitigazione del trattamento sanzionatorio; il mancato adeguamento della pena rispetto alle estinzioni costituisce vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
- Nel conteggio dei termini di prescrizione vanno motivate e computate le sospensioni rilevanti (es. provvedimenti emergenziali COVID o giustificati periodi di impegno del difensore); errori in tale calcolo possono mutare la soglia temporale della prescrizione e la rilevanza dei singoli capi.
- La mancata specificazione dei singoli episodi residui o la motivazione apodittica sulla rinnovata misura della pena comportano l'annullamento con rinvio perché impediscono il controllo sulla corretta applicazione dei principi di individualizzazione della pena.
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