Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37170/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato per violenza sessuale aggravata. In cassazione l'imputato proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, ritenendo che i giudici di merito avessero mal valutato il compendio probatorio; 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova escussione della persona offesa su alcuni punti ritenuti oscuri; 3) insufficienza di motivazione in ordine all'esclusione del dolo, sostenendo di essere incorso in un errore giustificabile sull'esistenza del consenso della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo fattuale e reiterativo, diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità, evidenziando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo sull'attendibilità della persona offesa e sulla tenuta del quadro probatorio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva escluso la necessità della nuova escussione e che la rinnovazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di motivazione illogica o mancante, non ravvisata nel caso concreto. Il terzo motivo è stato giudicato reiterativo e comunque manifestamente infondato, poiché la mancanza del consenso è elemento costitutivo della fattispecie di violenza sessuale e l'errore sul dissenso integra un errore inescusabile sulla legge penale; la Corte ha ribadito che ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mancanza di consenso, non essendo necessaria una manifestazione esplicita di dissenso. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    La violenza sessuale richiede la mancanza di consenso della persona offesa; non è necessario che il dissenso sia espresso in forma specifica, potendo il reato consumarsi anche in assenza di una manifestazione esplicita di dissenso.

  • art. 609-ter, comma 1, nn. 1), 4) e 5) c.p.

    Riferito alla contestazione aggravata della violenza sessuale definita nei giudizi di merito e confermata dalla Corte di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti di prova, salvo vizi motivazionali effettivi e specifici.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è scrutinata dal giudice di merito secondo un criterio di necessità assoluta; la relativa decisione è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione o affetta da manifesta illogicità.
  • Nel reato di violenza sessuale il requisito strutturale è la mancanza di consenso della persona offesa; non occorre una manifestazione formale del dissenso e l'errore su tale profilo, quando si traduca nella pretesa di un consenso inesistente, integra un errore inescusabile sulla legge penale.
  • Le censure di ricorso che si limitano a riproporre questioni già decise dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.