Cassazione Penale, Ordinanza n. 22149/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della sentenza di condanna per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, e, dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
La Corte rileva che la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata proposta in modo inammissibile, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate in modo adeguato dai giudici di merito, senza offrire argomenti nuovi o specifici.
- I motivi di ricorso devono misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera formulazione di doglianze generiche comporta l'inammissibilità.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se non accompagnata da una critica specifica alla ratio decidendi, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, per essere scrutinata in cassazione, deve essere censurata con motivi specifici e non meramente assertivi.
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