Cassazione Penale, Sentenza n. 28541/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del G.i.p. di Venezia del 22/05/2023. I ricorrenti censurano principalmente: (i) la modificazione della qualificazione giuridica della fatturazione ritenuta dal G.i.p. "oggettivamente inesistente" anziché "soggettivamente inesistente" (violazione dell'art. 448-bis c.p.p.), con conseguente illegittimità e richiesta di restituzione degli atti al P.M.; (ii) per NEGRO Igino, la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, per avere subordinato la richiesta di patteggiamento all'emissione di un decreto di archiviazione per altri reati (ovvero, secondo il ricorrente, una condizione non consentita). Le imputazioni originarie riguardavano emissione di fatture per operazioni inesistenti (IGINO) e dichiarazione fraudolenta continuata (DANIELE) riferite agli anni 2014-2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la distinzione tra inesistenza soggettiva e oggettiva delle fatture non determini plurime figure di reato: la normativa tributaria (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) e la giurisprudenza collegano l'uso di fatture "inesistenti" senza distinguere tra soggettiva e oggettiva, per cui tale differenza costituisce mera modalità di realizzazione del reato e non vizia la qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento. Inoltre, la qualificazione nella imputazione non precisava il tipo di inesistenza e quindi il riferimento del G.i.p. all'inesistenza oggettiva non ha creato un errore manifesto tale da rendere ammissibile il ricorso ai sensi di art. 448 c.p.p. Quanto alla seconda censura di Igino, la Corte ha ritenuto la doglianza priva di consistenza: l'istanza di patteggiamento era condizionata non all'archiviazione di altri reati ma alla concessione della sospensione condizionale della pena. I ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma violata per presunta modifica della qualificazione giuridica; la Corte osserva che la modifica non rileva quando la distinzione soggettiva/oggettiva non incide sulla configurazione del reato e che l'errore di qualificazione è sindacabile in sede di ricorso solo se manifesto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena per erronea qualificazione giuridica è limitata ai casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Interpretato dalla Corte (richiamando consolidata giurisprudenza) nel senso che la norma punisce l'uso di fatture o documenti concernenti operazioni "inesistenti" senza distinguere tra inesistenza soggettiva e oggettiva, per cui entrambe le modalità rientrano nella medesima fattispecie penale.
Richiamato nella motivazione del G.i.p. in ordine all'esclusione di presupposti di applicabilità; la Corte osserva che il riferimento del G.i.p. all'inesistenza oggettiva in questo contesto non costituisce vizio di qualificazione giuridica impugnabile.
Norma sul patteggiamento: la Corte sottolinea che condizioni 'abnormi' alla richiesta di patteggiamento (come subordinate all'archiviazione di altri reati) sarebbero inaccettabili; nel caso concreto, però, l'istanza risultava condizionata alla concessione della sospensione condizionale, non all'archiviazione.
Massime di principio
- La distinzione tra inesistenza soggettiva e oggettiva delle fatture non determina, di per sé, due reati differenti: sono modalità diverse della stessa fattispecie penale ai fini del D.Lgs. n. 74/2000.
- Nei procedimenti di applicazione della pena (patteggiamento), l'errore di qualificazione giuridica è sindacabile in Cassazione solo se si tratta di un errore manifesto, ossia evidente e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
- Se l'imputazione non precisa il tipo di inesistenza delle fatture, il riferimento del giudice a una modalità (es. inesistenza oggettiva) non comporta automaticamente vizio di qualificazione penalmente rilevante.
- Condizionare una richiesta di patteggiamento a provvedimenti esterni (es. archiviazione di altri reati) sarebbe anomalo e non normalmente accettabile; è invece rilevante verificare la effettiva natura della condizione espressa nell'istanza.
- La sentenza di patteggiamento non vincola il giudizio tributario: aspetti fiscali e penali possono essere valutati in sedi diverse indipendentemente dall'esito del patteggiamento.
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