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Ordinanza

Ordinanza n. 2364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguardava l’ammissione al secondo semestre del primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, successivo al cosiddetto semestre filtro. La ricorrente sosteneva, infondatamente secondo il Consiglio di Stato, di poter invocare anche esami sostenuti in diversi corsi di laurea ai fini dell’ammissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che l’appello non superasse la prova di resistenza, poiché la studentessa aveva conseguito votazioni insufficienti in tutte e tre le materie oggetto delle prove successive al semestre filtro e, pertanto, non avrebbe comunque potuto essere utilmente inserita nella graduatoria per l’ammissione al secondo semestre. Il Collegio ha inoltre escluso che, ai fini dell’ammissione al secondo semestre del primo anno di Medicina e Chirurgia, potessero essere utilizzati esami sostenuti in diversi corsi di laurea. È stata respinta anche la censura relativa alla condanna alle spese disposta dal primo giudice. Per la novità delle questioni trattate in appello, le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Stato ha utilizzato tale rimedio per verificare la fondatezza della domanda cautelare e ha respinto l’appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare l’appello non può essere accolto quando il ricorrente non supera la prova di resistenza, ossia quando, anche rimuovendo l’atto contestato, risulta comunque privo di una concreta possibilità di conseguire il bene della vita richiesto.
  • Ai fini dell’ammissione al secondo semestre del primo anno di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non possono essere computati esami sostenuti in diversi corsi di laurea quando la disciplina applicabile richiede il superamento delle prove relative alle materie proprie del percorso selettivo successivo al semestre filtro.
  • La valutazione cautelare resta negativa quando l’interessato abbia riportato votazioni insufficienti in tutte le materie oggetto delle prove necessarie per l’inserimento nella graduatoria di ammissione, poiché manca un’utilità concreta derivante dalla sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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