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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25191/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, destinatari di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., hanno proposto ricorso per cassazione deducendo formalmente la violazione dell'art. 447, comma 2-bis, c.p.p. e prospettando in rubrica la sussistenza di una pena illegale; nel contenuto, però, hanno in concreto lamentato la mancata valutazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, perché estranee ai motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, osservando che contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è proponibile solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, impugnata dai ricorrenti.

  • art. 447, comma 2-bis, c.p.p.

    norma invocata dai ricorrenti, ma non ritenuta pertinente al caso concreto secondo la Corte.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamo alla mancata valutazione di una causa di non punibilità, dedotta in concreto dai ricorrenti ma non scrutinabile nei limiti dell'impugnazione ammessa contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione tipizzato e ristretto: sono deducibili solo i vizi espressamente previsti dalla legge.
  • Non è ammissibile il ricorso che, pur formalmente richiamando un profilo di pena illegale, in concreto miri a contestare questioni diverse e non incluse tra i motivi tassativi di impugnazione del patteggiamento.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è ammissibile se proposta al di fuori dei limiti specifici entro cui può essere impugnata la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti contro il patteggiamento, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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