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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36003/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Lodi, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di tre sentenze: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e ulteriori reati commessi a San Giuliano Milanese il 26 marzo 2022; resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali aggravate commessi a Pandino il 4 febbraio 2020; violenza sessuale di minore gravità e minaccia commesse a Sordio il 22 e 23 agosto 2022. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la breve distanza temporale tra gli episodi e la loro comune riconducibilità a disagio e marginalità sociale, dipendenza da alcol e droga e impulso reattivo avrebbero dovuto condurre a riconoscere un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede, anche in executivis, una verifica concreta e approfondita di indici convergenti e la prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo; la mera presenza di alcuni indici non basta se i singoli episodi risultano estemporanei. Ha ritenuto logicamente motivata la valutazione del Tribunale: i reati della terza sentenza, relativi a violenza sessuale predatoria e minaccia, erano eterogenei rispetto agli episodi di resistenza; per i due fatti di resistenza erano stati valorizzati la distanza temporale e il carattere occasionale, senza che il richiamato comportamento reattivo dimostrasse una programmazione anteriore. Il ricorso non aveva formulato specifiche censure a tale motivazione. La Corte ha inoltre osservato che l’arresto in occasione dei fatti oggetto della seconda sentenza è, di regola, ostativo a desumere una preventiva programmazione degli episodi successivi giudicati con la prima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nessun rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede indici concreti valutati complessivamente e la prova della preventiva programmazione, almeno essenziale, dei reati successivi; indici isolati non sono sufficienti quando le condotte risultano estemporanee.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La continuazione può essere riconosciuta in sede esecutiva solo dopo una verifica concreta e complessiva degli indici pertinenti e dell’esistenza, al momento del primo reato, di un programma criminoso che comprenda almeno nelle linee essenziali gli episodi successivi.
  • La comunanza di condizioni personali o sociali, di dipendenze o di una generica tendenza reattiva non dimostra, da sola, la preventiva ideazione dei reati e può essere compatibile con condotte occasionali o estemporanee.
  • L’eterogeneità delle condotte e dei beni o contesti coinvolti, la distanza temporale e l’occasionalità degli episodi possono essere valutate, congiuntamente, per escludere l’unicità del disegno criminoso.
  • L’arresto in occasione di un episodio costituisce, di regola, un elemento ostativo a desumere che episodi successivi fossero già stati programmati in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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