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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13912/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato e, in particolare, agli artt. 633, 54 e 131-bis c.p. Dall'ordinanza emerge che la censura mirava a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di deduzioni già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte richiama la motivazione d'appello sulla sussistenza dei suoi elementi costitutivi, senza rimetterli in discussione per difetto di specifica censura.

  • art. 54 c.p.

    La Corte richiama il diniego della scriminante dello stato di necessità già motivato dai giudici di merito e non efficacemente attaccato con il ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non adeguatamente censurata la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso non possono limitarsi a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, ma devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile quando non si traduce in una critica puntuale e autonoma delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Il diniego della scriminante dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito è congrua e il ricorso non ne evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUsurpazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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