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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - Ufficio dei Monopoli per la Calabria e comunicato via pec il 30.10.2025, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento di revoca della licenza, con mantenimento della sospensione della somministrazione dei generi della rivendita specializzata n. 11 fino all'esito del giudizio civile pendente e senza provvedere sulla restituzione della cauzione versata dal ricorrente; -del provvedimento di avvio del procedimento di revoca della Rivendita speciale n. 11, adottato dall'ADM - Ufficio dei Monopoli per la Calabria, prot. n. 34059 del 14.12.2023, recante contestuale sospensione dei generi di monopolio, notificato via pec in pari data al ricorrente e riportante la motivazione fondata sull'asserita indisponibilità del locale per presunta scadenza del contratto di fitto al 31.12.2007; -di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi: (-) i rilievi dell'ADM in ordine alla pretesa carenza di disponibilità del locale ai sensi degli artt. 63 e 81 del D.P.R. n. 1074/1958; (-) gli atti istruttori antecedenti e successivi, richiamati nei provvedimenti sopra indicati; (-) gli atti dell'Agenzia del Demanio che abbiano costituito base istruttoria o motivazionale dell'azione amministrativa impugnata.

Giustizia amministrativa202500685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione del procedimento di revoca della licenza e di mantenimento della sospensione della somministrazione dei generi di monopolio, nonché precedente avvio del procedimento di revoca con contestuale sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicato il 30 ottobre 2025, con cui l'amministrazione ha sospeso il procedimento di revoca della licenza della rivendita speciale n. 11, mantenendo la sospensione della somministrazione dei generi di monopolio fino alla definizione del giudizio civile pendente, senza pronunciarsi sulla restituzione della cauzione. È stato inoltre impugnato l'atto di avvio del procedimento di revoca del 14 dicembre 2023, fondato sull'asserita indisponibilità del locale per la presunta scadenza del contratto di locazione al 31 dicembre 2007, nonché gli atti presupposti e istruttori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia del Demanio. Dai motivi richiamati nell'ordinanza emergono contestazioni concernenti l'insussistenza dei presupposti per la sospensione e per la revoca, la rilevanza di precedenti autorizzazioni e titoli edilizi e della perdurante detenzione pacifica del locale, la violazione delle garanzie partecipative e dell'autotutela, l'illogicità, sproporzione e contraddittorietà della sospensione temporanea rispetto alla pendenza del giudizio civile, nonché l'omessa restituzione della cauzione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che l'art. 63 del d.P.R. n. 1074/1958 richieda, quale presupposto indefettibile per il rilascio della licenza di rivendita di generi di monopolio, la disponibilità giuridica dei locali comprovata da un atto valido ed efficace, non essendo sufficiente una mera disponibilità di fatto, precaria e incerta. Nel caso concreto, in assenza di un atto espresso di rinnovo, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 110/2024 ha accertato l'insussistenza del rinnovo tacito dell'originario contratto stipulato con l'Agenzia del Demanio; in mancanza di sopravvenienze processuali nel giudizio d'appello, tale pronuncia escludeva la sussistenza di un attuale titolo giuridico di disponibilità dei locali. Il TAR ha ritenuto irrilevante l'ordinanza della Corte d'Appello del 15 luglio 2024, poiché essa aveva escluso in via interinale il pregiudizio derivante dalla non esecutorietà della sentenza civile, avente natura di mero accertamento, senza incidere sull'accertamento relativo all'assenza del titolo. Sono state ritenute parimenti irrilevanti le pregresse autorizzazioni, i titoli edilizi e la detenzione pacifica del locale, superati dalla successiva pronuncia civile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché rivolto contro una revoca non ancora adottata, essendo ancora pendente il relativo procedimento; inoltre, il provvedimento di sospensione si inseriva in un procedimento di autotutela del quale il ricorrente era stato informato e nel quale aveva potuto interloquire proprio sulla questione controversa. Anche i motivi relativi all'illogicità, sproporzione e contraddittorietà sono stati ritenuti infondati: in presenza di una pronuncia civile che negava il titolo di disponibilità dei locali, ancorché appellata, non era irragionevole né sproporzionato sospendere temporaneamente la licenza in attesa della definizione del contenzioso, invece di procedere immediatamente alla più radicale revoca. Infine, la questione della restituzione della cauzione è stata considerata estranea alla sospensione temporanea della licenza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 63 d.P.R. n. 1074/1958

    la disponibilità in capo al concessionario dei locali per l'esercizio di una rivendita di generi di monopolio costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del titolo

    La licenza richiede la disponibilità giuridica dei locali, comprovata da un atto valido ed efficace; la mera disponibilità di fatto non è sufficiente.

  • art. 81 d.P.R. n. 1074/1958

    Richiamato negli atti amministrativi impugnati in relazione alla disponibilità dei locali, senza ulteriore specifica interpretazione nell'ordinanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata rigettata per carenza prima facie del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Per il rilascio e il mantenimento della licenza per una rivendita di generi di monopolio è necessaria la disponibilità giuridica dei locali, comprovata da un titolo valido ed efficace; la mera detenzione o disponibilità di fatto non è sufficiente.
  • L'accertamento giudiziale dell'insussistenza del rinnovo del titolo contrattuale relativo ai locali esclude, in assenza di sopravvenienze nel giudizio d'appello, l'attuale disponibilità giuridica richiesta per l'esercizio della rivendita, anche se la pronuncia non è assistita da esecutorietà forzata.
  • La pendenza dell'appello contro la pronuncia civile che nega il titolo di disponibilità dei locali non impedisce all'amministrazione di sospendere temporaneamente la licenza nelle more della definizione del contenzioso, qualora tale misura sia preferita alla revoca definitiva e non risulti illogica o sproporzionata.
  • Non è contestabile in sede cautelare una revoca della licenza non ancora adottata; la pendenza del relativo procedimento esclude l'attualità della lesione rispetto a tale specifico atto.
  • La questione della restituzione della cauzione è distinta dalla sospensione temporanea della licenza e non costituisce, di per sé, vizio del provvedimento che dispone la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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