Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31533/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna alle autorità rumene ai fini dell’esecuzione di una pena di 1 anno e 6 mesi per guida in stato di ebbrezza. La difesa aveva contestato la consegna sostenendo il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri rumene, richiamando artt. 2 l. n. 69/2005 e artt. 2, 3 e 4 CEDU, nonché precedenti giurisprudenziali e una relazione del CTP sulla situazione carceraria in Romania, e denunciando l'omissione, da parte della Corte di appello, di interpellare le autorità rumene sulle condizioni detentive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa non ha fornito elementi 'attendibili, specifici ed aggiornati' a sostegno del concreto pericolo di trattamenti inumani e degradanti; la Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p.) che non consente verifiche di merito sulle condizioni carcerarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; disposti adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 2

    Richiamata dalla difesa come parametro di tutela dei diritti fondamentali; la Corte osserva che l'accertamento di violazioni di principi supremi richiede verifiche di merito incompatibili con il giudizio di cassazione.

  • legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5

    Prevede adempimenti di Cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti da questa norma.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 3

    Principio invocato dalla difesa (divieto di trattamenti inumani o degradanti). La Corte ha richiesto prove concrete e aggiornate del rischio di violazione dell'art. 3 nello Stato di destinazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 2

    Richiamato in sede di impugnazione insieme ad altri articoli della CEDU; la decisione si concentra però soprattutto sull'art. 3 come fondamento del divieto di trattamenti inumani.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 4

    Citato dalla difesa in relazione ai diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che la mera richiamata generica degli articoli CEDU sostituisse l'onere probatorio specifico richiesto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Stabilisce i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che il controllo di legittimità è limitato ai vizi indicati da tale norma e non può sostituirsi al giudizio di merito riguardo alle condizioni detentive.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione e ha altresì disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La difesa che contesta una consegna per rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU deve fornire elementi attendibili, specifici e aggiornati sulle condizioni detentive nello Stato di destinazione; riferimenti generici a report o a principi giurisprudenziali non sono sufficienti.
  • Non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione fatti o documenti necessari a fondare il motivo relativo alle condizioni detentive: l'onere probatorio grava sul difensore nelle fasi di merito e in appello.
  • La Corte di Cassazione ha un controllo limitato di legittimità (art. 606 c.p.p.) e non può svolgere verifiche di merito sulle condizioni carcerarie estere; tali accertamenti richiedono il sindacato del giudice di merito o misure istruttorie specifiche (es. richiesta alle autorità straniere).
  • Se la difesa non produce prove adeguate, l'ordine di consegna verso lo Stato richiedente tende a essere confermato e il ricorrente può essere condannato alle spese e, in alcuni casi, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende.
  • Per opporsi efficacemente a una consegna è consigliabile, nelle sedi di merito e in appello, richiedere l'interpellanza formale allo Stato ricevente o produrre documentazione ufficiale e aggiornata (report nazionali/UE, certificazioni sanitarie, atti giudiziari locali) che dimostri il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.