Cassazione Civile, Sentenza n. 33186/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Dario De Siena (dirigente esterno a tempo determinato) intimato dall'Agenzia di Sanità Pubblica poi subentrata dalla Regione Lazio. La Corte territoriale ritenne che la contestazione disciplinare originaria riguardasse uno specifico comportamento (una lettera di difesa che dimostrava ignoranza dell'assetto delle Aziende Sanitarie) mentre la lettera di licenziamento addebitava una condotta più generale e negligente e un atteggiamento non collaborativo, configurando un ampliamento della contestazione e quindi un recesso fondato su addebiti non previamente contestati. La Regione ha impugnato in Cassazione lamentando, tra l'altro, errata applicazione delle norme del CCNL dirigenti (artt. 25 e 27), dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 L. 300/1970, nonché omesso esame di fatti decisivi e diversa interpretazione delle note disciplinari (9.4.2008, 21.4.2008, 22.5.2008) e del comportamento difensivo del lavoratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Lazio. Ha confermato la qualificazione del caso come recesso di natura disciplinare e ritenuto irrilevante l'osservazione della ricorrente circa l'uso di diverse norme richiamate in sede di merito (art. 7 L. 300/1970 vs. disposizioni del CCNL e art. 55 d.lgs. 165/2001), perché la dinamica contestazione-licenziamento era analoga. I motivi di cassazione sono stati considerati inammissibili o meramente ricognitivi di una diversa valutazione di merito: i rilievi sulla presunta ampiezza degli addebiti (note successive o mancata risposta del lavoratore) erano generici e non decisivi per sovvertire la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui la contestazione era essenzialmente relativa all'ignoranza dell'assetto delle Aziende Regionali. Nessuna pronuncia sulle spese in favore del lavoratore; la Corte ha altresì rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, comma 1-quater.
Norme richiamate
C.C.N.L. Dirigenti del Comparto Regioni ed Enti Locali (10.4.1996), artt. 25 e 27
La ricorrente invocava queste norme per la disciplina dei recessi dei dirigenti; la Corte ha ritenuto che l'art. 27 prevede una dinamica contestazione-recesso analoga a quella citata dalla Corte d'Appello, per cui l'eventuale richiamo ad altre norme non inficia la qualificazione come recesso disciplinare.
Norma sul recesso del datore per giusta causa; evocata dalla ricorrente ma non determinante ai fini della cassazione rispetto alla questione principale dell'ampliamento della contestazione.
art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La Corte d'Appello aveva fatto riferimento a questa norma nella dinamica contestazione-recesso; la Cassazione ha ritenuto irrilevante la non perfetta coincidenza normativa richiamata, atteso che la dinamica procedurale è sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dal CCNL e dalle norme vigenti per la materia all'epoca.
Richiamato in relazione alla disciplina del recesso nel pubblico impiego: la Cassazione osserva che anche tale disposizione disciplina la dinamica contestazione-licenziamento e quindi non vi è contrasto con la ricostruzione di merito.
Criteri ermeneutici per l'interpretazione degli atti unilaterali richiamati dalla Cassazione: per contestare l'interpretazione data ad una nota amministrativa occorre muovere da canoni ermeneutici, non da una semplice diversa lettura di merito.
art. 13 d.p.r. 115/2002, comma 1-quater
Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
Norme che regolano i motivi di legittimità in cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto i motivi formulati dalla Regione in gran parte inammissibili perché configuravano una richiesta di diversa valutazione di merito o non individuavano fatti decisivi con capacità tale da inficiare la ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando il procedimento disciplinare si fonda su una specifica contestazione, il licenziamento non può poi essere motivato su addebiti sostanzialmente differenti o più ampi rispetto a quanto previamente contestato; ciò configura ampliamento della contestazione e può rendere illegittimo il recesso.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: vizi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della loro portata sono inammissibili se non indicano fatti decisivi che inficiano la ratio decidendi.
- La ripetizione o reiterazione di note disciplinari che richiamano sostanzialmente lo stesso comportamento non amplia automaticamente il novero degli addebiti; per ampliare occorre che emergano nuovi specifici elementi incriminatori.
- La mancata risposta del lavoratore a richieste di chiarimenti non è di per sé determinante per legittimare un licenziamento, salvo che la mancata risposta abbia valore probatorio specifico e decisivo rispetto agli addebiti.
- Se si contesta l'interpretazione di atti unilaterali o di note amministrative si deve procedere con argomentazioni ermeneutiche (artt. 1362 ss. c.c.); non è sufficiente affermare una diversa lettura non supportata dai canoni interpretativi.
- Nel contenzioso disciplinare del pubblico impiego la sostanziale sovrapponibilità delle norme applicabili (CCNL, Statuto dei Lavoratori, d.lgs. 165/2001) rende spesso irrilevante la censura sulla norma esatta richiamata quando la dinamica procedimentale è equivalente.
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