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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33893/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 22 gennaio 2026, ha revocato con decorrenza dal 23 luglio 2025 l’affidamento in prova al servizio sociale concesso dallo stesso Tribunale il 19 febbraio 2025. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo, in primo luogo, vizio di motivazione: la revoca sarebbe stata fondata su un’unica violazione, il mancato avvio dell’attività lavorativa, senza considerare il positivo percorso intrapreso in carcere, durante il quale aveva ricevuto tre encomi; inoltre, l’UEPE avrebbe chiesto soltanto una modifica restrittiva delle prescrizioni, non la revoca. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa considerazione della propria buona fede, sostenendo che, una volta liberato, aveva cercato di contattare la ditta HTR Bonifiche e ne aveva informato un funzionario dell’UEPE. La Corte ha valutato le censure alla luce dell’art. 47, comma 11, della legge n. 354 del 1975 e del sindacato di legittimità sulla motivazione della valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo congruo e non illogico l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura: da febbraio a luglio 2025 il condannato non aveva iniziato l’attività lavorativa presso la ditta indicata nelle prescrizioni; benché sollecitato sin da luglio, non si era presentato per sottoscrivere il contratto e non aveva informato tempestivamente l’UEPE. La comunicazione formale dell’assunzione tramite UNILAV era pervenuta nel mese di luglio. La revoca era quindi riferita non a una violazione isolata, ma al reiterato inadempimento degli obblighi di mantenere i rapporti con l’UEPE, svolgere l’attività lavorativa prescritta e aggiornare l’Ufficio sulle vicende del rapporto di lavoro. La richiesta dell’UEPE del 3 dicembre 2025 di modificare in senso restrittivo le prescrizioni non è stata ritenuta decisiva; parimenti, le censure sul percorso carcerario e sulla buona fede non hanno scalfito la motivazione dell’ordinanza. Il ricorso è stato rigettato, non accolto alcun motivo.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354

    l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

    La revoca presuppone l’accertamento di una violazione della legge o delle prescrizioni e una valutazione giudiziale circa la sua incompatibilità con la prosecuzione dell’affidamento. La gravità e la concreta incidenza della condotta sono apprezzate discrezionalmente dal giudice di sorveglianza, con motivazione sindacabile in cassazione sotto il profilo della logicità e adeguatezza.

Massime di principio

  • La revoca dell’affidamento in prova richiede sia l’accertamento di una condotta contraria alla legge o alle prescrizioni, sia la valutazione che tale condotta sia incompatibile con la prosecuzione della prova; la sola violazione non determina automaticamente la revoca.
  • La valutazione della natura e gravità della violazione e della sua incompatibilità con la prosecuzione dell’affidamento è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza. In cassazione essa è sindacabile attraverso il controllo sulla logicità e adeguatezza della motivazione.
  • La valutazione della compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura deve essere complessiva e può considerare il comportamento tenuto durante l’esecuzione e gli elementi relativi all’attuale pericolosità; la decisione può fondarsi anche su inadempimenti reiterati di più prescrizioni, non necessariamente su una singola violazione.
  • La richiesta dell’UEPE di modificare le prescrizioni in senso restrittivo non impedisce al giudice di sorveglianza di disporre la revoca, se la motivazione dimostra che le condotte accertate sono incompatibili con la prosecuzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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