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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 11/2026, resa tra le parti, previa sospensione, avente a oggetto il ricorso principale il provvedimento prot. 68720 del 12/11/2024, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di trasferimento di rivendita in zona presentata da Anastasi Giuseppe in data 12.7.2024 e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) - Direzione Territoriale VII – Sicilia Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Sezione Operativa Territoriale di Catania, di valutare nel merito e di provvedere sulla suddetta istanza di trasferimento di rivendita in zona; il ricorso per motivi aggiunti avente a oggetto l’annullamento della licenza n. 202401979 del 14.5.2024 (protocollo 5143/2024), con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Catania (di seguito ADM), ha autorizzato il Sig. Di Lorenzo Gianluca a gestire, in qualità di titolare, con decorrenza dal 2 maggio 2023 al 1º maggio 2032 la rivendita n. 39 in Acireale alla Via Giovanni Verga n. 78; della annessa concessione della ricevitoria del Lotto, contraddistinta con il codice CT4172 (protocollo 5143/2024 del 14 maggio 2024), con la quale la medesima ADM ha decretato il rinnovo della concessione, per un novennio, sempre presso i locali di Via Verga 78/80 secondo le modalità stabilite dal contratto a trattativa privata per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra le parti in data 23 maggio 2023; del contratto per l’appalto di rivendita ordinaria di Generi di Monopolio stipulato tra il Sig. Di Lorenzo e ADM -Roma in data 23 maggio 2023, con il quale è stato concesso al Sig. Di Lorenzo l’appalto della rivendita n. 39, presso i locali di Via Verga n. 78/80 per una durata di nove anni decorrenti dal 2 maggio 2023; di ogni altro ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali ivi inclusi: il provvedimento prot. 24407 del 3 maggio 2023; il provvedimento prot. 24405 del 3 maggio 2023; il provvedimento, privo di data e protocollo, con il quale l’ADM ha comunicato la conclusione, con esito positivo, dell’istruttoria sull’istanza tesa a conseguire il rinnovo delle concessioni ai sensi dell’art. 25 Legge 1293/1957; il contratto di concessione di ricevitoria del Lotto (prot. n. 1134/155) sottoscritto dal controinteressato e l’ADM in data 23 maggio 2023;

Giustizia amministrativa202600295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 11/2026, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nonché i provvedimenti ADM relativi all’inammissibilità dell’istanza di trasferimento di rivendita e all’autorizzazione e rinnovo della rivendita n. 39 in Acireale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. In primo grado contestava il provvedimento ADM che aveva dichiarato inammissibile la propria istanza di trasferimento di rivendita in zona e chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza nel merito. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la licenza rilasciata al controinteressato per la gestione, per un novennio, della rivendita n. 39 in Acireale, la concessione della ricevitoria del Lotto, il contratto di appalto della rivendita e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. In sede cautelare ha dedotto un pregiudizio economico grave, prospettando l’imminente cessazione dell’attività di tabaccheria e sostenendo che il danno non si sarebbe limitato a una perdita economica contingente, ma avrebbe inciso sulla sopravvivenza stessa dell’attività. Il giudice ha esaminato il solo requisito del periculum in mora, lasciando impregiudicata la valutazione definitiva sul fumus boni iuris.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato fosse di natura economica e che il danno patrimoniale, in quanto normalmente risarcibile, non presentasse di regola carattere irreparabile o irreversibile. La prospettata cessazione imminente dell’attività è stata ritenuta non dimostrata in termini cautelarmente rilevanti, poiché correlata al volume degli aggi prodotti e valutata senza considerare le ulteriori attività economiche esercitate dall’appellante. Il giudice ha inoltre valorizzato l’incremento dell’aggio, passato da euro 10.662,28 nel 2024 a euro 20.182,80 nel 2025. La sospensione è stata quindi negata per difetto di un pregiudizio irreparabile, senza una definitiva decisione sul fumus boni iuris. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il danno patrimoniale, essendo normalmente suscettibile di reintegrazione per equivalente mediante risarcimento, non integra di regola un pregiudizio irreparabile o irreversibile idoneo a giustificare la sospensione della sentenza appellata.
  • La prospettata cessazione di un’attività economica non dimostra, da sola, il periculum in mora: il giudice deve verificarne la concretezza considerando i dati economici disponibili, l’andamento degli aggi e l’eventuale esercizio di ulteriori attività da parte dell’interessato.
  • Il rigetto della tutela cautelare può essere fondato sul difetto del periculum in mora anche quando la valutazione definitiva del fumus boni iuris sia espressamente lasciata impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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