Cassazione Penale, Ordinanza n. 24672/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i due motivi proposti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per più furti, consumati e tentati, nonché per violazione della disciplina in materia di armi comuni da sparo. Il primo motivo censurava la qualificazione come furto consumato del fatto contestato al capo a), sostenendo che si trattasse di tentativo o comunque che mancassero gli estremi del consumato. Il secondo motivo deduceva la prescrizione del reato di cui all'art. 697 c.p., sostenendo che il termine fosse decorso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al furto, perché l'imputato era stato fermato all'esterno del supermercato dopo aver conseguito, anche solo momentaneamente, la disponibilità autonoma ed effettiva della refurtiva, ormai uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo; quanto alla prescrizione, perché il ricorso non teneva conto della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo ratione temporis applicabile, e del relativo effetto sul maturare del termine.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata al capo b); il motivo di ricorso sulla prescrizione è stato respinto perché il termine non era ancora decorso tenuto conto delle sospensioni applicabili.
la Corte richiama la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, che impediva la maturazione della prescrizione al momento della decisione.
richiamato per la c.d. sospensione Orlando, che incide sul calcolo del termine di prescrizione.
richiamato per il calcolo del termine prescrizionale applicato al caso concreto.
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando l'agente consegue, anche solo per un tempo apprezzabile, l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, purché il bene sia uscito dalla sfera di vigilanza e di controllo del detentore, senza che sia necessaria una stabile e definitiva disponibilità.
- La qualificazione del fatto come furto consumato non è esclusa dal fatto che l'autore venga fermato poco dopo la sottrazione, se nel frattempo ha già acquisito la disponibilità autonoma della refurtiva.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con tutte le sospensioni del corso del termine previste dalla legge; il ricorso è infondato se omette di considerare una sospensione applicabile ratione temporis e il termine, ricalcolato, non risulta ancora decorso.
- Quando i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile e segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →