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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11380/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte di appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Dal testo emerge che l'appello non si confrontava con gli specifici argomenti della sentenza di primo grado, limitandosi a sostenere in via astratta la non configurabilità del reato e, quanto alla recidiva, a sviluppare argomentazioni ritenute avulse dal giudizio del primo giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati, osservando che l'appello era stato correttamente dichiarato inammissibile perché non specifico e non critico rispetto alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per mancato confronto con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    L'appello può essere dichiarato inammissibile quando non contiene censure specifiche e si risolve in deduzioni astratte o non pertinenti rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza di primo grado; la mera riproposizione di tesi astratte o generiche non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità dell'appello può essere correttamente dichiarata quando le doglianze risultano avulse dal perimetro della decisione impugnata e non incidono sui punti effettivamente decisi dal primo giudice.
  • In sede di legittimità, il ricorso che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello è inammissibile se i motivi non si confrontano con la specifica motivazione della Corte territoriale e si risolvono in affermazioni manifestamente infondate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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