Cassazione Civile, Ordinanza n. 21776/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto aveva agito contro l'Amministrazione finanziaria chiedendo il risarcimento del danno per l'asserita illegittima iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà, iscritta a garanzia di un debito poi risultato riferibile a terzo. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ma aveva declinato la competenza territoriale, rimettendo la causa al Tribunale di Torino e ponendo le spese a carico dell'attore; la Corte d'appello di Roma aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la regola della soccombenza non sarebbe applicabile quando il processo si chiude solo in rito e prosegue davanti ad altro giudice; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla compensazione/attribuzione delle spese, assumendo che vi fosse soccombenza reciproca, poiché egli avrebbe "vinto" sulla giurisdizione e perso solo sulla competenza; 3) vizio di motivazione e violazione del D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidato le spese come se il giudizio si fosse svolto nel merito, includendo fasi non espletate, nonostante la causa si fosse arrestata alla sola questione di competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese in conseguenza della declaratoria di incompetenza e insussistente la soccombenza reciproca, perché le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza erano state entrambe sollevate dalla medesima parte e non vi erano domande contrapposte accolte e rigettate. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando la causa è definita solo per una questione processuale e il valore della controversia è indeterminabile, la liquidazione deve riguardare solo la fase incidentale effettivamente svolta, senza includere fasi del merito o istruttorie non espletate. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio per nuova liquidazione delle spese secondo tali criteri.
Norme richiamate
la condanna alle spese può essere disposta anche quando il giudice definisce il processo davanti a sé con una decisione di rito, come la declaratoria di incompetenza; il riferimento alla 'sentenza' va inteso come provvedimento che chiude il giudizio davanti al giudice che lo pronuncia
l'ordinanza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza chiude il processo davanti a quel giudice e consente la pronuncia sulle spese
la liquidazione dei compensi deve essere commisurata alle fasi effettivamente svolte e, in caso di definizione meramente processuale, non può includere attività non espletate
richiamato implicitamente nel ragionamento sulla soccombenza reciproca, esclusa perché non vi erano domande contrapposte accolte e rigettate
Massime di principio
- Nel processo ordinario, la pronuncia che definisce il giudizio davanti al singolo giudice anche per ragioni di rito, come la declaratoria di incompetenza, legittima la regolazione delle spese in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
- La soccombenza reciproca presuppone l'esistenza di domande o capi contrapposti, alcuni accolti e altri rigettati; non ricorre quando una stessa parte abbia proposto più eccezioni e venga accolta solo una di esse.
- Quando la causa è decisa esclusivamente su una questione processuale, il valore della controversia deve considerarsi indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi.
- La liquidazione delle spese deve essere parametrata alle sole fasi effettivamente svolte nel giudizio definito in rito, con esclusione di fasi istruttorie o di merito non celebrate.
- Una motivazione meramente assertiva sulla congruità delle spese è insufficiente se non confronta le specifiche doglianze relative alle fasi processuali effettivamente mancate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →