Cassazione Penale, Sentenza n. 26305/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la sentenza di primo grado concedendo attenuanti e rideterminando la pena per il reato contestato (artt. 110 c.p., 12 e 14 L. 497/1974). Tumbarello denunciava contraddittorietà della motivazione perché la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità basandosi sull'assunto che il servizio dovesse essere armato, senza considerare l'ipotesi di responsabilità contrattuale della ditta e in assenza di prove dirette che l'imputato avesse effettivamente svolto il servizio. Chirco denunciava illogicità della motivazione e omissione nell'assunzione di una prova decisiva (testimonianza di Carmela Angileri) riguardo alla firma e alla rappresentanza nella cooperativa. In sostanza i ricorsi contestavano l'insufficienza probatoria e la motivazione basata solo su documentazione cartolare (ordini di servizio e fattura) senza riscontri sull'effettivo svolgimento del servizio armato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati con riferimento all'affermazione della colpevolezza degli imputati e ha rilevato un vizio motivazionale insuperabile: la condanna si fondava esclusivamente su documenti (ordini di servizio e fattura) senza alcun riscontro dell'effettivo porto o utilizzo dell'arma durante il servizio, né verifiche in loco. Applicando il principio giurisprudenziale sulla mancanza di elementi probatori essenziali, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".
Norme richiamate
Richiamato per inquadrare la responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della partecipazione non potesse reggere in assenza di prova che il fatto (servizio armato) fosse effettivamente svolto.
Legge 497/1974 - artt. 12 e 14
Richiamati come norme relative al porto/detenzione di armi e al reato contestato: la Corte ha ritenuto che la mera documentazione commerciale e l'ordine di servizio non fossero sufficienti a dimostrare l'integrazione degli illeciti previsti da tali articoli.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 42756 del 30.10.2003 (rv 226099)
Principio invocato per disporre l'annullamento senza rinvio quando la sentenza impugnata manca di elementi probatori essenziali e il fatto risulta insussistente; la Corte lo ha applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- Una condanna penale non può fondarsi esclusivamente su documentazione amministrativa (ordini di servizio, fatture) se non vi è prova dell'effettivo svolgimento dell'atto costituente reato.
- La prova del possesso o dell'uso di un'arma durante un servizio richiede riscontri effettivi (verifiche in loco, testimonianze, riscontri diretti); l'assenza di tali riscontri può rendere la prova insufficiente.
- Quando la motivazione è manifestamente insufficiente e non esistono altri elementi di fatto valorizzabili, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto.
- La distinzione tra responsabilità penale e responsabilità contrattuale/amministrativa è essenziale: l'esistenza di un rapporto contrattuale o di fatturazione non sostituisce la prova del reato penale.
- La difesa ha titolo a chiedere l'assunzione di prove testimoniali rilevanti (es. per chiarire firme o poteri di rappresentanza); il rifiuto ingiustificato di tali assunzioni può integrare vizio motivazionale.
- La consapevolezza del datore di lavoro circa la scadenza del porto d'armi del lavoratore può essere rilevante, ma non è di per sé sufficiente a provare la commissione del reato se manca l'accertamento dell'effettivo uso/porto dell'arma.
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