Sentenza n. 3388/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della nota prot.-OMISSIS- dicembre 2025, con cui la Direzione Concorsi ha comunicato all’odierna ricorrente il rigetto della richiesta di differimento della prova orale per il concorso limitatamente alle n. 346 unità con il profilo di funzionario amministrativo (Codice A.1) da destinare alle sedi indicate nell’Allegato A.1 del predetto bando; - nonché di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo, comunque connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato, ivi espressamente compresi, nei limiti di quanto prospettato in ricorso, a) ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente, l’art. 7, comma 8, del bando di concorso, pubblicato sul portale InPA in data 27 maggio 2024, “per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari”, b) se e in quanto occorresse, nei limiti di quanto prospettato in ricorso, l’elenco degli esiti e dei punteggi delle prove orali afferenti al profilo di funzionario amministrativo (Codice A.1), pubblicati, in area riservata, il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di differimento della prova orale del concorso e art. 7, comma 8, del bando, nella parte in cui prevedeva l’esclusione per assenza alla prova per qualsiasi causa, anche di forza maggiore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ammessa alla prova orale del concorso per 1.248 funzionari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, aveva chiesto il differimento della prova, fissata in una data determinata, per sopravvenuti e gravi motivi di salute, documentati da visita specialistica, ricovero ospedaliero e due interventi chirurgici, uno dei quali effettuato nello stesso giorno della prova. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza richiamando l’esigenza di rispettare gli impegni istituzionali e concludere la procedura entro il 16 dicembre, evitando ritardi e aggravi. Con unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione della par condicio, degli artt. 2, 3, 4, 32 e 97 Cost., dei principi di buona fede, leale collaborazione e buon andamento, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e sproporzionalità. Ha contestato sia il diniego sia la clausola dell’art. 7, comma 8, del bando, secondo cui l’assenza alla prova nella data e nell’ora stabilite, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, comportava l’esclusione. La censura centrale era che, diversamente dalla prova scritta, la prova orale non richiede lo svolgimento simultaneo di tutti i candidati e che un breve differimento, richiesto per un impedimento oggettivo, imprevedibile, documentato e non superabile, avrebbe consentito di contemperare il celere svolgimento della procedura con la tutela della salute, senza ledere la par condicio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto assorbenti le censure rivolte all’art. 7, comma 8, del bando, giudicando la clausola irragionevole e sproporzionata perché impediva in modo assoluto il differimento della prova orale anche in presenza di forza maggiore, di una richiesta preventiva e motivata e di un impedimento sanitario grave e documentato. La clausola contrasta con l’uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e con il buon andamento ex art. 97 Cost., poiché tratta allo stesso modo candidati in situazioni oggettivamente differenti e impedisce la prosecuzione della procedura a chi si trovi involontariamente in condizioni di impossibilità. Il giudice ha distinto la prova orale dalla prova scritta: solo per quest’ultima sussiste, di regola, un’esigenza di simultaneità, correlata all’identità della traccia e all’irripetibilità della prova in tempi diversi. Per l’orale, invece, lo svolgimento non simultaneo è fisiologico e un breve differimento non compromette la par condicio, in assenza di specifiche esigenze di imparzialità. Ha inoltre valorizzato il fatto che il bando già prevedeva una deroga per candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento, rilevando l’irragionevolezza dell’assenza di una tutela analoga per altri gravi eventi sanitari imprevedibili e documentati. Nel caso concreto, la documentazione medica comprovava due interventi chirurgici, uno coincidente con la data della prova. Le esigenze di celerità invocate dall’Amministrazione non sono state ritenute sufficienti, anche perché la procedura risultava ancora in itinere al momento della proposizione del ricorso. Il TAR ha quindi annullato l’art. 7, comma 8, del bando e il diniego della Direzione Concorsi, disponendo l’adozione degli ulteriori provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente di sostenere la prova orale. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate.
Richiamato insieme all’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. per valorizzare una precedente pronuncia conforme della stessa Sezione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del riferimento motivazionale a un precedente conforme.
art. 7, comma 8, del bando di concorso
L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso
La clausola è stata annullata perché, applicata alla prova orale in modo assoluto, impedisce il differimento anche per impedimenti oggettivi, imprevedibili, documentati e non superabili, risultando irragionevole e sproporzionata.
art. 4, comma 10, del bando di concorso
Prevede una deroga al calendario per candidate impossibilitate a partecipare per gravidanza o allattamento; tale disciplina è stata valorizzata come elemento che rende ancor più irragionevole l’esclusione assoluta di ogni analogo differimento per gravi motivi di salute.
art. 3 Cost.
Impone di trattare in modo differente situazioni differenti; la clausola concorsuale viola l’uguaglianza sostanziale impedendo il completamento dell’iter a candidati involontariamente impossibilitati da un evento oggettivo e documentato.
art. 4 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di tutela del diritto al lavoro, destinato a espandersi quando un breve differimento della prova orale non comprometta l’imparzialità della procedura.
art. 32 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela della salute, da contemperare con le esigenze organizzative della procedura concorsuale e non comprimere in modo assoluto.
art. 97 Cost.
Il buon andamento e l’imparzialità non giustificano una clausola assoluta quando il differimento dell’orale non compromette la par condicio; impongono invece una disciplina ragionevole e proporzionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una clausola di bando che preveda l’esclusione automatica per l’assenza alla prova orale per qualsiasi causa, inclusa la forza maggiore, è illegittima per irragionevolezza e sproporzionalità quando impedisca in assoluto il differimento richiesto per un impedimento oggettivo, imprevedibile, documentato e non diversamente superabile, soprattutto se determinato da gravi motivi di salute.
- La prova orale di un concorso non richiede necessariamente la simultanea partecipazione di tutti i candidati, a differenza della prova scritta, sicché un breve differimento individuale può essere accordato senza violare la par condicio quando non sussistano concrete esigenze di imparzialità o di integrità della prova.
- L’esigenza di celere conclusione della procedura concorsuale non prevale automaticamente sul diritto del candidato alla tutela della salute: l’amministrazione deve effettuare un concreto bilanciamento e motivare l’eventuale diniego sulla base di un interesse prevalente, specifico e attuale.
- Il principio di uguaglianza sostanziale impone di distinguere la posizione del candidato assente per una scelta volontaria da quella del candidato oggettivamente impossibilitato, per comprovata forza maggiore, a sostenere la prova orale nella data fissata.
- Quando il bando ammette deroghe al calendario per alcune condizioni sanitarie particolari, l’amministrazione non può escludere irragionevolmente ogni possibilità di differimento per altri eventi sanitari gravi, imprevedibili e documentati, salvo specifiche ragioni connesse all’imparzialità della selezione.
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