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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13984/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La pronuncia non decide il merito della controversia originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 28526/2025, che aveva respinto il ricorso proposto da Quattrodì S.r.l. Nel dispositivo dell'ordinanza era stata omessa, nonostante la rituale richiesta nel controricorso, la pronuncia di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore del controricorrente, avvocato dichiaratosi antistatario. La Corte rileva che si tratta di omissione dovuta a errore materiale e che l'errore è correggibile con il procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. La società ricorrente, ritualmente avvisata del procedimento di correzione, non ha depositato memoria.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 28526/2025, integrando il dispositivo con la dichiarazione di distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali liquidate in favore di Nicola Miscione a favore del suo difensore, avv. Germano Margiotta, dichiaratosi antistatario. Viene inoltre dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. La correzione non incide sull'esito sostanziale già affermato nell'ordinanza originaria, che aveva respinto il ricorso della società.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione delle spese processuali

    La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, quando ritualmente richiesta e riferita a difensore antistatario, integra un errore materiale emendabile.

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio processuale per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale segue le forme previste da questa norma; la Corte richiama il procedimento di correzione e gli adempimenti di cancelleria.

  • art. 288, co. 2, ultimo inciso c.p.c.

    Consente gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 196-quinquies, co. 5, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quando la richiesta sia stata ritualmente formulata e il difensore sia dichiarato antistatario, integra un errore materiale del provvedimento e non un vizio decisorio sul merito.
  • Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione sono emendabili mediante il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., anche d'ufficio.
  • La correzione dell'errore materiale può consistere nell'integrazione del dispositivo con la statuizione omessa, senza alterare il contenuto sostanziale della decisione già resa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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