Cassazione Penale, Sentenza n. 22999/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna del Tribunale di Trapani (17/02/2020) per furto di energia elettrica e, dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in Corte d'appello (11/05/2022), propone ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione degli artt. 192, 544 e 546 c.p.p., censurando l'omessa o errata valutazione degli elementi di prova e deducendo genericità dell'appello. La Corte di cassazione valuta la congruità della motivazione dell'appello e la compatibilità dei motivi con i limiti di ammissibilità previsti dal codice e dalla giurisprudenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che l'appello di secondo grado era generico e non effettuava una confutazione puntuale delle ragioni della sentenza di primo grado (che aveva fondato la condanna sulla proprietà dell'immobile e sull'effettivo utilizzo dell'energia da parte dell'imputato). Ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione e la necessità di specificità ex art. 581 c.p.p. (anche alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
testo richiamato nella motivazione (anche con riferimento alla disciplina aggiornata e al nuovo comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
L'atto di impugnazione deve contenere enunciazione specifica e puntuale dei motivi; la mancata specificità determina l'inammissibilità dell'appello (e, di riflesso, dei motivi connessi in cassazione)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita le doglianze ammissibili in Cassazione connesse alla motivazione; non è possibile eludere tali limiti richiamando altri motivi processuali posti a pena di nullità
Articoli richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e non supera i requisiti di specificità richiesti
d.lgs. n. 150/2022 (comma 1-bis di cui al nuovo testo dell'art. 581 c.p.p.)
Rafforza l'obbligo di specificità nell'appello prevedendo espressamente l'inammissibilità per mancanza di puntuali rilievi critici rispetto ai capi della decisione impugnata
Prevede la condanna alla rifusione delle spese e altre conseguenze a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione
giurisprudenza: Sez. U., n. 29541/2020 (Filardo) e Sez. U., n. 8825/2016 (Galtelli)
Principi interpretativi richiamati: non si può superare il limite di ammissibilità delle doglianze con motivi formali; i motivi di fatto devono esporre elementi precisi e confutare la motivazione di primo grado; la genericità intrinseca ed estrinseca rende il motivo inammissibile
Massime di principio
- In sede di appello è essenziale enunciare motivi specifici e operare una confutazione puntuale delle ragioni della decisione di primo grado; la genericità comporta inammissibilità.
- In Cassazione non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze con rimedi formali: le censure relative alla motivazione devono rispettare i requisiti di precisione dettati dall'art. 606 e dalla giurisprudenza.
- Quando si contesta la valutazione delle prove, è necessario indicare elementi oggettivi e un confronto critico diretto con i passaggi decisionali del giudice di merito; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
- Le modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) hanno reso ancora più stringenti gli obblighi di specificità nell'appello: per ogni richiesta devono essere enunciati i rilievi critici rispetto ai capi della decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende), pertanto valutare attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
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