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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22999/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna del Tribunale di Trapani (17/02/2020) per furto di energia elettrica e, dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in Corte d'appello (11/05/2022), propone ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione degli artt. 192, 544 e 546 c.p.p., censurando l'omessa o errata valutazione degli elementi di prova e deducendo genericità dell'appello. La Corte di cassazione valuta la congruità della motivazione dell'appello e la compatibilità dei motivi con i limiti di ammissibilità previsti dal codice e dalla giurisprudenza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che l'appello di secondo grado era generico e non effettuava una confutazione puntuale delle ragioni della sentenza di primo grado (che aveva fondato la condanna sulla proprietà dell'immobile e sull'effettivo utilizzo dell'energia da parte dell'imputato). Ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione e la necessità di specificità ex art. 581 c.p.p. (anche alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    testo richiamato nella motivazione (anche con riferimento alla disciplina aggiornata e al nuovo comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    L'atto di impugnazione deve contenere enunciazione specifica e puntuale dei motivi; la mancata specificità determina l'inammissibilità dell'appello (e, di riflesso, dei motivi connessi in cassazione)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita le doglianze ammissibili in Cassazione connesse alla motivazione; non è possibile eludere tali limiti richiamando altri motivi processuali posti a pena di nullità

  • artt. 192, 544 e 546 c.p.p.

    Articoli richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e non supera i requisiti di specificità richiesti

  • d.lgs. n. 150/2022 (comma 1-bis di cui al nuovo testo dell'art. 581 c.p.p.)

    Rafforza l'obbligo di specificità nell'appello prevedendo espressamente l'inammissibilità per mancanza di puntuali rilievi critici rispetto ai capi della decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alla rifusione delle spese e altre conseguenze a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione

  • giurisprudenza: Sez. U., n. 29541/2020 (Filardo) e Sez. U., n. 8825/2016 (Galtelli)

    Principi interpretativi richiamati: non si può superare il limite di ammissibilità delle doglianze con motivi formali; i motivi di fatto devono esporre elementi precisi e confutare la motivazione di primo grado; la genericità intrinseca ed estrinseca rende il motivo inammissibile

Massime di principio

  • In sede di appello è essenziale enunciare motivi specifici e operare una confutazione puntuale delle ragioni della decisione di primo grado; la genericità comporta inammissibilità.
  • In Cassazione non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze con rimedi formali: le censure relative alla motivazione devono rispettare i requisiti di precisione dettati dall'art. 606 e dalla giurisprudenza.
  • Quando si contesta la valutazione delle prove, è necessario indicare elementi oggettivi e un confronto critico diretto con i passaggi decisionali del giudice di merito; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
  • Le modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) hanno reso ancora più stringenti gli obblighi di specificità nell'appello: per ogni richiesta devono essere enunciati i rilievi critici rispetto ai capi della decisione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende), pertanto valutare attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.

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