Ordinanza n. 2216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare. La declaratoria deriva, da un lato, dall’assenza di specifiche censure avverso la motivazione in diritto dell’ordinanza di primo grado e, dall’altro, dalla condotta processuale dell’appellante, considerata sintomatica di acquiescenza al dictum cautelare del TAR. Le spese del giudizio d’appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall’ente scolastico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente gestore di un istituto scolastico paritario ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato rileva che l’atto di appello non contiene specifiche censure contro la motivazione giuridica posta a fondamento dell’ordinanza impugnata, relativa all’incompetenza funzionale del TAR rispetto agli atti amministrativi contestati. Inoltre, la proposizione parallela di un’istanza di esecuzione ai sensi dell’art. 59 c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato è stata ritenuta indicativa della volontà dell’appellante di prestare acquiescenza alla decisione cautelare del TAR.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
La proposizione di un’istanza parallela di esecuzione ai sensi di tale disposizione è stata valutata come condotta indicativa di acquiescenza all’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- L’appello cautelare è inammissibile quando non contiene specifiche censure contro la motivazione giuridica posta a fondamento dell’ordinanza cautelare impugnata.
- La condotta processuale della parte che, parallelamente all’appello cautelare, propone un’istanza incompatibile con la contestazione della decisione impugnata può essere valutata come acquiescenza al provvedimento cautelare e concorrere alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
- Nel giudizio d’appello cautelare, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi dell’ordinanza di primo grado; la mera riproposizione della pretesa cautelare, senza critica specifica alla motivazione del TAR, non soddisfa l’onere di specificità dei motivi.
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