Cassazione Civile, Ordinanza n. 06450/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione su un immobile in Carlentini, proposta da più comproprietarie nei confronti dell’altra comproprietaria, con contestuale domanda di rendiconto. La convenuta ha resistito sostenendo che le quote delle attrici le erano state trasferite con scrittura privata del 21 giugno 2003 e ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento del trasferimento, o in subordine una pronuncia ex art. 2932 c.c., oltre a somme per assistenza prestata a familiari e per miglioramenti apportati all’immobile. Il tribunale ha accolto la riconvenzionale e dichiarato la convenuta proprietaria esclusiva. In appello, la corte territoriale ha invece ritenuto che una delle originarie comproprietarie non avesse partecipato alla scrittura del 2003, sicché la relativa quota non era stata trasferita; ha quindi disposto lo scioglimento della comunione limitatamente a tale quota, assegnato l’immobile alla convenuta con conguaglio, riconosciuto frutti civili in favore dell’erede della quota rimasta in comunione e rigettato quasi integralmente le domande della convenuta, regolando le spese in base alla soccombenza. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme su termini e costituzione in appello, sostenendo che il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo o improcedibile perché gli appellanti avevano depositato solo la copia dell’atto di appello e non l’originale con relata; 2) violazione delle norme sulla legittimazione a impugnare, assumendo che l’appellante che si era dichiarato erede non avesse provato tale qualità; 3) violazione delle norme sulle spese, assumendo che la corte d’appello avesse erroneamente posto le spese a carico della ricorrente. La Cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto tempestivo l’appello, ha escluso che il deposito della sola copia dell’atto comporti improcedibilità e ha affermato che la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo; ha poi ritenuto provata in causa la qualità di erede dell’appellante per effetto delle difese incompatibili della controparte con la sua negazione; infine ha confermato la corretta applicazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa tardività/improcedibilità dell’appello, chiarendo che la notificazione dell’atto di appello era avvenuta tempestivamente e che il deposito della sola copia dell’atto di citazione in appello integra, al più, una nullità sanabile, non l’improcedibilità. Ha respinto anche il motivo sulla legittimazione ad impugnare, osservando che la qualità di erede dell’appellante risultava acquisita in causa perché la controparte aveva svolto difese di merito incompatibili con la negazione di tale qualità. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sulle spese, poiché la corte territoriale aveva applicato correttamente il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte i cui motivi erano stati rigettati e a favore della parte vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata perché le controparti erano rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello; la Corte ha escluso la decadenza perché l'appello risultava notificato tempestivamente.
Richiamato dalla ricorrente in tema di termini d'impugnazione; la Corte ha ritenuto tempestivo il gravame.
La mancata produzione dell'originale dell'atto di appello con relata è stata qualificata come nullità per inosservanza delle forme del deposito, sanabile per raggiungimento dello scopo.
Richiamato nel motivo sulla costituzione in appello; non ha condotto all'improcedibilità del gravame.
La Corte ha escluso che il deposito della sola copia dell'atto di citazione in appello integri improcedibilità ai sensi della norma.
Richiamato nel motivo sulla regolarità del giudizio di appello; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla produzione dell'atto di appello; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'improcedibilità.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della produzione dell'atto notificato; la Corte ha escluso la conseguenza dell'improcedibilità.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione a impugnare; la Corte ha chiarito che la titolarità della posizione soggettiva attiene al merito ed è provata in causa anche per effetto del comportamento processuale della controparte.
Richiamato dalla ricorrente in tema di successione nel processo e qualità di erede; la Corte ha ritenuto acquisita la qualità di erede per difese incompatibili della controparte.
La Corte ha affermato che chi agisce o impugna come erede deve provare la propria qualità, salvo riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
La Corte ha confermato la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non ha ravvisato deroga al principio di soccombenza.
Richiamato nella domanda riconvenzionale per ottenere una pronuncia che producesse gli effetti del trasferimento non formalizzato.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo rilevante anche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se il beneficio venga meno o risulti non ostativo all'attestazione.
Massime di principio
- Il deposito della sola copia dell'atto di citazione in appello, in luogo dell'originale con relata di notificazione, non determina automaticamente l'improcedibilità del gravame: integra piuttosto una nullità formale sanabile, se il giudizio ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte si è costituita e difesa nel merito.
- La tempestività dell'appello va verificata con riguardo alla data di notificazione della sentenza impugnata e alla data di notificazione dell'atto di appello; se queste risultano compatibili con il termine breve, non può dichiararsi la decadenza solo per carenze documentali sul deposito del fascicolo.
- Chi propone impugnazione assumendo la qualità di erede deve provare tale qualità, poiché essa attiene alla titolarità della posizione soggettiva fatta valere; tuttavia la prova può risultare anche dal comportamento processuale della controparte, quando questa svolga difese incompatibili con la negazione della qualità di erede.
- La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio non è tema di mera regolarità processuale, ma elemento che incide sul merito; il giudice può rilevarne il difetto solo se non sia già stata acquisita in causa attraverso riconoscimento espresso o difese incompatibili.
- In tema di spese, il giudice deve applicare il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte le cui domande o impugnazioni siano respinte e a favore della parte che abbia ottenuto accoglimento.
- rami processuale civile
- materie Impugnazioni
- sottomaterie Ricorso per cassazione
- istituti_giuridici Onere della prova
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