Cassazione Penale, Ordinanza n. 23104/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità manifesta dell'impugnazione, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto per le imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e aveva riqualificato un capo originariamente contestato come bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, con conseguente rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: il primo per violazione dell'art. 217, comma 1, n. 2, l. fall.; il secondo per vizio di motivazione sulla qualificazione dell'operazione contestata; il terzo per violazione di legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta semplice. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non investissero specifici profili di legittimità della sentenza impugnata, ma si risolvessero in richieste generiche di diversa valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 2, l. fall.
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla qualificazione della condotta, ma la Corte non entra nel merito perché reputa i motivi generici e assertivi.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata quale precedente che consente di fondare la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si limiti a prospettare in modo generico una diversa ricostruzione dei fatti o una alternativa valutazione di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nei ricorsi avverso sentenze che abbiano riqualificato una condotta o rideterminato il trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve formulare censure specifiche e pertinenti ai profili di legittimità, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva della qualificazione giuridica o dell'elemento soggettivo.
- L'inammissibilità dell'impugnazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione di un gravame manifestamente infondato, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di riesame del merito della vicenda, dovendo le doglianze denunciare errori di diritto o vizi motivazionali effettivi e specifici.
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