Cassazione Penale, Ordinanza n. 40546/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre coimputati coinvolti in un procedimento per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti, definiti con sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 febbraio 2025. Uno dei ricorsi è stato proposto personalmente dall'imputato; gli altri contestavano, in particolare, la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche, dei filmati di videoripresa e alla ritenuta utilizzabilità di un video relativo a un episodio del 31 marzo 2023. Un ulteriore ricorso censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in continuazione, ritenendo non adeguatamente valutati i parametri sanzionatori. La memoria difensiva depositata per uno dei ricorrenti reiterava le stesse doglianze. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; ha dichiarato inammissibili le doglianze sugli intercettamenti e sulle videoriprese perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, già compiuta con motivazione congrua e logicamente coerente dalla Corte territoriale; ha ritenuto aspecifiche le censure sulla pena e sulle attenuanti generiche, poiché non si confrontavano con la motivazione d'appello fondata sui precedenti penali e sulle modalità del fatto.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto, delle prove e dell'attendibilità del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia offerto motivazione congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
- Le intercettazioni telefoniche e le videoriprese costituiscono valido materiale probatorio se la loro lettura è supportata da un rigoroso percorso argomentativo e da corretti criteri di inferenza; in sede di legittimità non è consentito sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura del fatto.
- La deduzione di inutilizzabilità di un supporto video deve confrontarsi in modo puntuale con gli elementi concretamente acquisiti e con la specifica fonte probatoria richiamata nella sentenza impugnata; doglianze fondate su ipotesi non dimostrate o non supportate da una adeguata prova di resistenza sono inammissibili.
- Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena sono inammissibili quando si limitano a prospettare una diversa valutazione di merito senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice d'appello a fondamento della decisione, quali i precedenti penali e le modalità del fatto.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato determina l'inammissibilità quando la legge richiede l'intervento tecnico difensivo nei casi previsti.
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