Cassazione Penale, Sentenza n. 43220/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di concessione di misure alternative. Il ricorrente, già libero in sospensione della pena e poi sottoposto a custodia cautelare domiciliare con braccialetto elettronico per altro procedimento, aveva inizialmente rinunciato a comparire all'udienza fissata il 15/05/2024. Successivamente, con PEC del 07/05/2024, aveva manifestato la volontà di essere sentito personalmente e la difesa ha chiesto la traduzione per rendere dichiarazioni. Il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta ritenendo che la domanda di traduzione dovesse essere rivolta all'autorità giudiziaria che deteneva il condannato. Il ricorrente contestava l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme procedurali relative alla partecipazione del condannato e al legittimo impedimento determinato dalla detenzione domiciliare per altra causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p., l'impedimento del condannato rileva quando questi abbia richiesto di essere sentito personalmente. Nel caso di specie D'Onofrio aveva tempestivamente e documentatamente richiesto di essere sentito (PEC del 07/05/2024 e deposito in udienza della documentazione) e l'assenza dovuta alla detenzione domiciliare per altra causa, comunicata al Tribunale, integrava un impedimento legittimo che imponeva il rinvio e la traduzione dell'imputato. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
L'eventuale impedimento del condannato rileva soltanto se egli abbia chiesto di essere sentito personalmente; in assenza di tale richiesta l'impedimento non giustifica il differimento.
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
L'autorità che dispone la traduzione o l'accompagnamento del detenuto è il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza; l'autorità procedente non può autonomamente disporre la traduzione senza la richiesta e l'autorizzazione del giudice competente.
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
La restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice procedente, costituisce un legittimo impedimento che impone il rinvio del procedimento e la traduzione dell'imputato.
Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari)
Conferma il principio che l'impedimento per partecipare all'udienza non è rilevante se l'imputato non ha richiesto di essere sentito; la comunicazione di impedimento da parte di terzi è inidonea se non vi è una richiesta dell'imputato.
Giurisprudenza richiamata (Mennai, Ferrara, Morabito, Piscitelli, Bruschi, ecc.)
Richiami a precedenti orientamenti che delineano i confini dell'impedimento e gli effetti della rinuncia a comparire: la rinuncia perdura fino a revoca espressa; l'onere di chiedere l'autorizzazione all'allontanamento compete al giudice della cautela o al magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- Se il detenuto/condannato vuole essere sentito personalmente in un procedimento di sorveglianza deve espressamente e tempestivamente richiederlo: solo in tal caso il suo impedimento (es. arresti domiciliari per altra causa) può determinare il rinvio e imporre la traduzione.
- La rinuncia a comparire, se espressa, rimane efficace fino a quando non sia revocata in forma chiara e nei termini di legge; per rientrare è necessario manifestare nuovamente la volontà di partecipare secondo le forme previste.
- La richiesta di traduzione va indirizzata e documentata in modo da risultare agli atti del Tribunale di sorveglianza; la traduzione è disposta dal giudice competente (giudice della cautela o magistrato di sorveglianza) ai sensi dell'art. 22 disp. att. c.p.p.
- La comunicazione della restrizione (es. PEC che attesta gli arresti domiciliari) alla parte giudicante è rilevante: se il condannato ha chiesto di essere sentito e la detenzione per altra causa è documentata, il giudice deve valutare il rinvio e la traduzione.
- Difesa e detenuto devono curare la prova della tempestività e del contenuto delle istanze (PEC, depositi in udienza, verbali) per rendere efficace l'eccezione di impedimento legittimo.
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