Sentenza n. 1397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1156/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del Padiglione Centrale della Biennale di Venezia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, deducendo violazioni della legge di gara, error in iudicando ed eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. In appello ha contestato, anzitutto, l’attribuzione del punteggio all’offerta dell’aggiudicataria per il sub-criterio B.2 relativo alla riduzione del rumore, sostenendo che il calcolo non fosse stato sottoscritto dal tecnico competente in acustica e che mancasse un calcolo dimostrativo idoneo. Ha inoltre denunciato l’indeterminatezza dell’offerta dell’aggiudicataria per l’indicazione di valori acustici differenti nella relazione. Ha contestato, poi, il diverso punteggio attribuito alle offerte per il sub-criterio B.2, sostenendo che la riduzione di 15 dB prevista dal progetto a base di gara dovesse essere valutata anche rispetto alla propria soluzione alternativa e che vi fosse disparità di trattamento. Infine, ha censurato il punteggio attribuito all’aggiudicataria per il sub-criterio B.1, relativo al miglioramento della manutenzione impiantistica, ritenendo che l’offerta non introducesse miglioramenti concreti rispetto al progetto a base di gara. L’appellante ha chiesto anche il risarcimento del danno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello principale e dichiarato improcedibile l’appello incidentale dell’aggiudicataria per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al sub-criterio B.2, ha ritenuto che il disciplinare imponesse la dimostrazione della riduzione del rumore mediante calcolo eseguito da un tecnico competente in acustica, ma non anche la sottoscrizione del calcolo da parte del tecnico. L’individuazione puntuale del professionista, mediante indicazione dei dati identificativi e delle iscrizioni agli albi, rendeva riferibili a quest’ultimo i calcoli prodotti e soddisfaceva la lex specialis; pretendere la sottoscrizione avrebbe introdotto una sanzione priva di base normativa o negoziale. Il riferimento iniziale a valori acustici diversi è stato qualificato come mero refuso, poiché i valori corretti risultavano utilizzati nella descrizione del metodo di calcolo e nel prospetto riepilogativo, senza rendere incerta l’offerta. È stata esclusa la disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi: l’impresa appellante aveva modificato il progetto a base di gara, sostituendo sei unità con due unità polivalenti inserite in una cabina fonoisolante, sicché la riduzione di 15 dB riferita alle sei macchine del progetto originario non poteva essere considerata anche per la soluzione alternativa. L’offerta dell’aggiudicataria, invece, si integrava con il progetto a base di gara e produceva un abbattimento acustico complessivamente maggiore. Quanto al sub-criterio B.1, il punteggio attribuito all’aggiudicataria è stato ritenuto non irragionevole, poiché l’offerta prevedeva l’estensione quinquennale della garanzia, la copertura dei costi di sostituzione di componenti danneggiate o usurate, un sistema di monitoraggio da remoto e la digitalizzazione dei processi manutentivi. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Il giudice ha rilevato che né il decreto legislativo né la lex specialis prevedevano, quale conseguenza della mancata sottoscrizione del calcolo acustico da parte del tecnico, una sanzione o l’inidoneità dell’offerta.
par. 20.2 del Disciplinare di gara
dimostrare, mediante calcolo eseguito da tecnico competente in acustica (TCA) e/o mediante il ricorso a certificazioni dei costruttori, la riduzione del rumore complessivo della centrale termo-frigorifera
La prescrizione richiedeva la dimostrazione della riduzione del rumore mediante calcolo di un tecnico competente o certificazioni dei costruttori, ma non imponeva anche la sottoscrizione del calcolo da parte del tecnico.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, una prescrizione della lex specialis che imponga la dimostrazione di una caratteristica tecnica mediante calcolo eseguito da un professionista qualificato non può essere interpretata come richiedente anche la sottoscrizione del calcolo da parte del professionista, se tale ulteriore formalità non è prevista dal disciplinare o dalla normativa applicabile.
- Non è legittimo escludere o penalizzare un’offerta sulla base di una formalità non prevista dalla legge di gara e priva di una specifica base normativa o negoziale; l’introduzione giudiziale o amministrativa di una simile conseguenza sanzionatoria viola il principio di tassatività delle prescrizioni di gara.
- Un’incongruenza numerica contenuta in una relazione tecnica non rende indeterminata l’offerta quando il documento, considerato complessivamente, consente di individuare con certezza il dato corretto attraverso la sua reiterata indicazione nella descrizione del metodo di calcolo e nei prospetti riepilogativi; l’errore può essere qualificato come mero refuso.
- Il diverso punteggio attribuito a offerte tecniche non integra disparità di trattamento quando le soluzioni proposte hanno natura diversa: una soluzione alternativa modifica il progetto a base di gara e non può cumulare i miglioramenti riferiti alla configurazione originaria, mentre una soluzione integrativa può essere valutata in relazione al progetto posto a base di gara.
- La valutazione della commissione di gara sul miglioramento qualitativo dell’offerta tecnica non è irragionevole quando trova riscontro in prestazioni aggiuntive concretamente offerte, quali l’estensione della garanzia, la copertura dei costi di sostituzione, il monitoraggio da remoto e la digitalizzazione della manutenzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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