Cassazione Penale, Sentenza n. 19644/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 02/02/2016 al 24/10/2016 e successivi arresti domiciliari fino al 03/05/2017 in relazione a un'ipotesi di omicidio (artt.110, 575, 577, n.4, in relazione all'art.61 n.1 c.p.). L'imputazione si è poi risolta con assoluzione (Corte d'assise di Siracusa 23/09/2020). La Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso con dolo o colpa grave a determinare il quadro indiziario: aveva inizialmente fatto valere il diritto di non rispondere, ma in successivi interrogatori aveva reso dichiarazioni ritenute mendaci e contrastanti con elementi tecnici (perizie, reperti ematici) e aveva tenuto comportamenti di depistaggio/favoreggiamento (invito a due persone presenti di allontanarsi), rafforzando così il convincimento sulla sua responsabilità e contribuendo alla misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riparazione da parte della Corte d'appello. Ha ritenuto ammissibile la valutazione del giudice della riparazione secondo cui le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio e i comportamenti di depistaggio avevano incidenza causale sulla protrazione della detenzione, configurando dolo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Condanna del ricorrente alle spese processuali e nulla disposizione sulle spese nei confronti del Ministero, per le ragioni indicate.
Norme richiamate
Attribuisce competenza al giudice della riparazione. Qui richiamato come norma che individua il giudice cui era stata proposta la domanda e la sua funzione nel procedimento di riparazione.
Regola le cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo; modificato dal d.lgs. n.188/2021 per escludere che l'esercizio della facoltà di non rispondere incida sul diritto alla riparazione. Tuttavia il giudice può comunque tener conto di successivi atti processuali (es. dichiarazioni mendaci) che non rientrano nel mero silenzio.
d.lgs. n.188/2021 (art.4, comma 1, lett.b))
Ha inciso sull'art.314 c.p.p. stabilendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato come elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo; la sentenza precisa però che tale tutela non si estende a menzogne o condotte attive successive che possano aver prodotto l'errore giudiziario.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato come aspetti di legittimità del ricorso per cassazione (vizi di applicazione della legge e motivazione). Il ricorso contestava vizi di motivazione e applicazione di norme ma la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi.
art.24 Cost.
Tutela il diritto di difesa; il ricorrente sosteneva che l'esercizio del diritto di difesa (anche con menzogne) dovesse essere protetto. La Corte ha ricordato il principio ma distinto il legittimo esercizio del diritto di non rispondere (ora protetto rispetto all'indennizzo) dalle dichiarazioni mendaci volontarie che possono rilevare come causa ostativa se hanno contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se comportamenti dell'istante (anche se non costituenti reato accertato) abbiano concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di responsabilità e quindi alla detenzione.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere (silenzio) non può essere usato come elemento ostativo al diritto all'indennizzo in base al d.lgs. n.188/2021, ma il successivo comportamento processuale (in particolare dichiarazioni mendaci o reticenze su elementi essenziali) può comunque essere valutato e ostare al risarcimento se ha rafforzato il quadro indiziario.
- La menzogna attiva o il depistaggio (azioni volte a fuorviare le indagini o a favorire una ricostruzione mendace) sono elementi che possono configurare dolo ostativo e impedire il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
- È essenziale la specifica motivazione del giudice di riparazione: deve indicare in che modo e perché le condotte dell'istante hanno inciso causalmente sulla decisione di applicare o mantenere la misura cautelare.
- In qualsiasi situazione simile, va distintamente valutato il rispetto del diritto di difesa (compreso il silenzio) e le condotte successive: la mera difesa strategica non preclude l'indennizzo, mentre comportamenti volontariamente ingannevoli che creano o rafforzano false apparenze possono escluderlo.
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