Cassazione Penale, Sentenza n. 20910/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in riforma di una sentenza assolutoria del Tribunale di Aosta, aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentato omicidio in danno della persona offesa, per due distinte condotte: una del 22/12/2007, consistita nel tentativo di intossicarla con monossido di carbonio e poi strangolarla, e una del 22/07/2021, anch'essa ricondotta a un tentativo di strangolamento. In primo grado le condotte erano state diversamente riqualificate in lesioni aggravate: per la prima era stato dichiarato estinto il reato per prescrizione, per la seconda era stata ravvisata l'improcedibilità per ne bis in idem, in quanto già oggetto di precedente procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni. In appello il pubblico ministero aveva impugnato il proscioglimento contestando la qualificazione giuridica dei fatti. Il ricorrente ha dedotto in cassazione vizio di motivazione e violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis, c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse proceduto alla riforma in peius senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, in particolare senza riesaminare la persona offesa/parte civile, nonostante l'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione e nonostante la sua asserita irreperibilità, che la difesa riteneva invece frutto di scelta volontaria di sottrarsi all'esame. Sosteneva inoltre che l'omessa rinnovazione non poteva dipendere dal mancato insistito richiamo difensivo alla prova e che la motivazione della Corte fosse contraddittoria e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria perché la Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria, non aveva messo in discussione la ricostruzione storica dei fatti già compiuta dal primo giudice, ma si era limitata a una diversa qualificazione giuridica di circostanze fattuali non controverse, condividendo integralmente il compendio probatorio già acquisito. In tale situazione non opera l'obbligo di rinnovazione ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. La Corte ha quindi confermato la condanna dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle richieste economiche della parte civile, ritenendole tardive o comunque non valutabili perché depositate fuori termine e senza partecipazione all'udienza di discussione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento o dagli atti processuali richiamati.
art. 603, commi 3 e 3-bis, c.p.p.
l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello presuppone che la riforma in peius investa la valutazione di prove dichiarative su cui si fonda il proscioglimento; non sussiste quando la Corte si limiti a una diversa qualificazione giuridica di fatti storici non controversi, senza rivalutare le premesse fattuali della decisione riformata.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
il termine per il deposito di conclusioni è perentorio; il deposito tardivo impedisce di valutare le richieste della parte civile ai fini della liquidazione delle spese.
nel giudizio di legittimità celebrato con rito cartolare o comunque nella disciplina emergenziale richiamata, la parte civile che deposita tardivamente le proprie conclusioni e non partecipa all'udienza non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso dell'imputato.
richiamo finale alla necessità di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, previsto quando si riforma in peius una sentenza assolutoria, non opera se il giudice di secondo grado non rivaluta la credibilità delle prove dichiarative decisive, ma si limita a una diversa qualificazione giuridica di fatti storici già accertati e non contestati.
- La censura per mancata rinnovazione istruttoria è infondata quando l'appello del pubblico ministero riguarda soltanto la qualificazione giuridica della condotta e non richiede un diverso apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa.
- L'irreperibilità della persona offesa o della parte civile è priva di rilievo decisivo se la decisione d'appello non si fonda su un nuovo giudizio di fatto, ma su una mera rivalutazione giuridica del materiale probatorio già acquisito.
- Nel giudizio di legittimità, le richieste della parte civile sulle spese devono essere formulate nel rispetto dei termini e delle modalità previste: il deposito tardivo delle conclusioni le rende non valutabili e impedisce la liquidazione delle spese in caso di rigetto del ricorso dell'imputato.
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