Ordinanza n. 202/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto formale di revoca/decadenza a firma dell'Area amministrativa e servizi al cittadino del Comune di Como notificato in data 22 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 23, c. 2 del Regolamento Canone Unico del Comune di Como approvato con deliberazione Consiliare n. 18, del 19 aprile 2021, e modificato con delibera Consiliare n. 37, del 27 ottobre 2022, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi; - nonché, per quanto occorra, dell'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art 23 comma d) del Regolamento Canone Unico notificato in data 27 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca/decadenza dalle concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors, notificato il 22 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalle concessioni di occupazione di spazi pubblici con dehors site in Como, Piazza Volta n. 8/9 e Via Muralto n. 30, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della decadenza, contestando il presupposto e le modalità dell'azione comunale e valorizzando le ragioni del ritardato pagamento dei canoni, riconducibili alle vicende della cessione del ramo d'azienda a favore di una società. È stata proposta domanda cautelare di sospensione, sostenendo l'esistenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha rilevato che il pagamento dei canoni concessori era avvenuto tardivamente, il 17 novembre 2025, circostanza ritenuta incontestata. Ha ritenuto che la funzione di avvertimento propria della previa diffida potesse essere stata assolta dalla comunicazione di avvio del procedimento del 27 novembre 2025, nella quale erano richiamati sia i titoli concessori da cui derivavano gli obblighi di pagamento sia la disciplina regolamentare che prevedeva la decadenza in caso di mancato pagamento. Le giustificazioni relative alla cessione del ramo d'azienda non sono state ritenute, allo stato, idonee a dimostrare che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto appariva generico e privo dei requisiti di gravità, attualità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lettera d), Regolamento Canone Unico del Comune di Como
«È dichiarata la decadenza della concessione, previa diffida: (…) d) per omesso pagamento del Canone totale o parziale non sanato entro i termini indicati nell’avviso di accertamento».
La disposizione prevede la decadenza della concessione, previa diffida, in caso di omesso pagamento totale o parziale del canone non sanato entro i termini indicati nell'avviso di accertamento.
art. 23, comma 2, Regolamento Canone Unico del Comune di Como
È richiamato quale fondamento regolamentare dell'atto di revoca/decadenza impugnato.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, respingendo la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la previsione favorevole sull'esito del ricorso può essere esclusa quando risulti incontestato il tardivo pagamento del canone previsto quale presupposto della decadenza dalla concessione.
- La previa diffida richiesta da una disciplina regolamentare può ritenersi assolta, in sede di cognizione sommaria, da una comunicazione di avvio del procedimento che indichi i titoli da cui derivano gli obblighi del concessionario e richiami la disciplina che collega l'inadempimento alla decadenza.
- Le vicende relative alla cessione di un ramo d'azienda non dimostrano di per sé che il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto avere un contenuto diverso, se non risultano idonee a escludere o giustificare il ritardo nel pagamento dell'obbligazione gravante sul concessionario.
- Il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare non sussiste quando il pregiudizio dedotto sia generico e non presenti caratteri di gravità, attualità e irreparabilità.
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