Sentenza del 21/06/2016 n. 4002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Imposte e tasse in genere - Notificazione degli atti - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Notifica per posta - Validità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale non fosse validamente notificata perché inviata direttamente per posta e priva di un'apposita relata di notificazione. La questione riguardava quindi se il concessionario potesse notificare la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento e se, in tale modalità, fosse necessaria una relata separata.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata, poiché l'avviso postale documenta l'invio su istanza del soggetto legittimato e la consegna al destinatario. Il concessionario deve conservare per cinque anni la copia o matrice della cartella e l'avviso di ricevimento, per poterli esibire al contribuente o all'amministrazione.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione della cartella può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente al concessionario della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In questa ipotesi l'avviso di ricevimento sostituisce la relata di notificazione e la notifica si perfeziona alla data di ricezione risultante dallo stesso.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente per posta dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- L'assenza di una relata separata non determina, di per sé, l'invalidità della notifica quando l'avviso di ricevimento documenta adeguatamente la consegna.
- La data rilevante per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario è quella risultante dall'avviso di ricevimento.
- In caso di contestazione, è essenziale verificare l'esistenza e il contenuto dell'avviso di ricevimento, nonché la corrispondenza tra il destinatario indicato e il soggetto che ha ricevuto l'atto.
- Il concessionario deve conservare la copia o matrice della cartella e l'avviso di ricevimento per cinque anni, rendendoli disponibili su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
- La validità della notifica postale non esclude la possibilità di contestare specifici vizi, come l'assenza dell'avviso di ricevimento, l'errata individuazione del destinatario o la mancata prova della consegna.
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