Sentenza n. 559/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato nella parte relativa alla condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha prodotto documentazione dalla quale risultava che il ricorrente era stato sollecitato a trasmettere la documentazione necessaria per il pagamento. Alla camera di consiglio del 17 luglio 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato che il pagamento era intervenuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese per soccombenza virtuale. Tuttavia, il ricorrente non ha depositato alcuna prova dell'effettivo pagamento.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché mancava la prova dell'effettivo conseguimento del bene della vita, ossia del pagamento delle spese processuali. La dichiarazione resa in udienza è stata però interpretata come manifestazione della volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ...
La cessazione della materia del contendere presuppone l'effettivo conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita richiesto e il conseguente venir meno oggettivo della lite; tale conseguimento deve essere comprovato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente. Nel caso concreto, la dichiarazione del difensore è stata interpretata come rinuncia alla coltivazione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell'effettivo conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita richiesto; la mera dichiarazione dell'avvenuto adempimento, non accompagnata da elementi probatori, non è sufficiente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il soddisfacimento sostanziale della pretesa e il venir meno oggettivo della lite, mentre la seconda ricorre quando l'eventuale decisione favorevole non produrrebbe più utilità per il ricorrente.
- La dichiarazione resa dal difensore in udienza può essere interpretata, anche in assenza di prova dell'adempimento amministrativo, come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando esprima la volontà di non coltivare ulteriormente la controversia.
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