Cassazione Penale, Ordinanza n. 08947/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Venezia. Il ricorso deduceva, in modo sintetico, violazione di legge e vizio di motivazione per tre profili: mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano totalmente generiche e prive di argomentazioni a sostegno, sicché non consentivano un effettivo scrutinio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come parametro la cui mancata applicazione sarebbe stata censurabile; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la considera generica.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e corredato da argomentazioni concrete: censure meramente assertive o prive di sviluppo logico-giuridico sono inammissibili.
- La dedotta mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere utilmente prospettata in cassazione se non è sorretta da una critica puntuale e autosufficiente della decisione impugnata.
- L'asserita eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto devono essere supportate da motivi specifici; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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