Cassazione Civile, Ordinanza n. 08742/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi nell'ambito della quale un istituto di credito otteneva l'assegnazione di una somma. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione applicando l'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, ritenendo l'ordinanza di assegnazione un atto soggetto a tassazione proporzionale. La banca contestava l'atto sostenendo che l'ordinanza fosse un mero provvedimento esecutivo privo di autonomo contenuto traslativo o di accertamento/condanna, e che dovesse quindi applicarsi l'art. 8, comma 1, lett. d), con imposta fissa. In cassazione ha dedotto due motivi di violazione di legge: errata applicazione dell'art. 8, lett. a), e mancata applicazione dell'art. 8, lett. d), oltre a prospettare un contrasto giurisprudenziale e una violazione degli artt. 23 e 53 Cost. per asserita mancanza di base legale e per pretesa duplicazione di imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la tesi dell'Amministrazione finanziaria: l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ex art. 553 c.p.c. è assoggettata ad autonoma imposta di registro proporzionale, poiché va ricondotta ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa. Ha escluso che ricorra la disciplina della lett. d), riservata agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ha inoltre escluso la denunciata duplicazione di imposta e la violazione degli artt. 23 e 53 Cost., richiamando il consolidato orientamento di legittimità e la natura di imposta d'atto del registro. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore contributo unificato e alle somme ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 6, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
richiamato dall'Agenzia nel qualificare l'atto ai fini della registrazione in termine fisso
art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
ritenuto applicabile ai provvedimenti giudiziari con effetti traslativi, compresa l'ordinanza di assegnazione del credito, con imposizione proporzionale
art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
escluso dalla Corte perché riguarda atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
richiamato in combinato con la tariffa per l'assoggettamento a registrazione dei provvedimenti giudiziari
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo è stata qualificata come provvedimento con natura traslativa autonoma ai fini dell'imposta di registro
artt. 505, 529, 539, 552 e ss., 588 c.p.c.
richiamati come disposizioni da cui si evince la categoria dei provvedimenti di assegnazione soggetti alla disciplina fiscale applicata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per il procedimento di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio
richiamato per la composizione del collegio e la fase decisoria successiva alla proposta accelerata
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta
richiamato nel medesimo contesto dell'incompatibilità
art. 53 Cost.
ritenuto non violato dall'applicazione dell'imposta proporzionale all'ordinanza di assegnazione, in quanto coerente con la natura di imposta d'atto
richiamato per affermare che, quando l'atto da registrare è una sentenza o provvedimento giudiziario, conta il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto stesso
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
norma di modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo può costituire un provvedimento autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro, con applicazione dell'imposta proporzionale quando l'atto produce effetti traslativi.
- La disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari va individuata avendo riguardo al contenuto e agli effetti giuridici del provvedimento, non alla sola sua collocazione formale nel procedimento esecutivo.
- La lettera riservata agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale non si applica quando il provvedimento realizza un effetto traslativo del credito assegnato.
- Non integra violazione dell'art. 53 Cost. la previsione di un'imposta d'atto parametrata agli effetti giuridici del provvedimento giudiziario, purché la base legale del prelievo sia rinvenibile nella tariffa e nel testo unico dell'imposta di registro.
- Non vi è duplicazione d'imposta per il solo fatto che il titolo esecutivo e l'ordinanza di assegnazione siano entrambi soggetti a registrazione, poiché si tratta di atti distinti e produttivi di autonomi effetti giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08699/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08700/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08701/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08702/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08703/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08705/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →