Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08742/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi nell'ambito della quale un istituto di credito otteneva l'assegnazione di una somma. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione applicando l'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, ritenendo l'ordinanza di assegnazione un atto soggetto a tassazione proporzionale. La banca contestava l'atto sostenendo che l'ordinanza fosse un mero provvedimento esecutivo privo di autonomo contenuto traslativo o di accertamento/condanna, e che dovesse quindi applicarsi l'art. 8, comma 1, lett. d), con imposta fissa. In cassazione ha dedotto due motivi di violazione di legge: errata applicazione dell'art. 8, lett. a), e mancata applicazione dell'art. 8, lett. d), oltre a prospettare un contrasto giurisprudenziale e una violazione degli artt. 23 e 53 Cost. per asserita mancanza di base legale e per pretesa duplicazione di imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la tesi dell'Amministrazione finanziaria: l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ex art. 553 c.p.c. è assoggettata ad autonoma imposta di registro proporzionale, poiché va ricondotta ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa. Ha escluso che ricorra la disciplina della lett. d), riservata agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ha inoltre escluso la denunciata duplicazione di imposta e la violazione degli artt. 23 e 53 Cost., richiamando il consolidato orientamento di legittimità e la natura di imposta d'atto del registro. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore contributo unificato e alle somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo può costituire un provvedimento autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro, con applicazione dell'imposta proporzionale quando l'atto produce effetti traslativi.
  • La disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari va individuata avendo riguardo al contenuto e agli effetti giuridici del provvedimento, non alla sola sua collocazione formale nel procedimento esecutivo.
  • La lettera riservata agli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale non si applica quando il provvedimento realizza un effetto traslativo del credito assegnato.
  • Non integra violazione dell'art. 53 Cost. la previsione di un'imposta d'atto parametrata agli effetti giuridici del provvedimento giudiziario, purché la base legale del prelievo sia rinvenibile nella tariffa e nel testo unico dell'imposta di registro.
  • Non vi è duplicazione d'imposta per il solo fatto che il titolo esecutivo e l'ordinanza di assegnazione siano entrambi soggetti a registrazione, poiché si tratta di atti distinti e produttivi di autonomi effetti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registroEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.