Cassazione Penale, Ordinanza n. 19534/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa aggravata, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. In particolare sosteneva che la motivazione non si confrontasse adeguatamente con le censure difensive. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione di appello, che aveva già indicato specificamente gli artifici e raggiri posti in essere; ha inoltre valorizzato l'affermazione secondo cui la messa in vendita di un bene non posseduto integra il delitto contestato.
Norme richiamate
La condotta di messa in vendita di un mezzo non posseduto è stata ritenuta idonea a integrare gli artifici e raggiri del delitto di truffa aggravata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo che si limiti a riproporre censure già disattese e non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Nella truffa, la messa in vendita di un bene non posseduto può costituire un artificio o raggiro idoneo a integrare il reato, ove la motivazione di merito dia conto della concreta fraudolenza della condotta.
- La presenza di una "doppia conforme" rafforza la tenuta dell'affermazione di responsabilità e impone al ricorrente una critica specifica e realmente confutativa della motivazione di merito.
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